Il Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti in merito alla cumulabilità dei benefici contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilità
Con risposta ad istanza di interpello n. 11/11, di cui si allega copia, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cumulabilità dei benefici riconosciuti dalle disposizioni sulla mobilità di cui al comma 2 dell’art. 8 e al comma 9 dell’art. 25, L. n. 223/1991, in relazione alla diversa durata del periodo di godimento degli stessi.
Al riguardo, la nota in oggetto ricorda che il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 2, prevede una riduzione contributiva per un periodo massimo di 12 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di assunzione a termine di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; nonché il prolungamento del medesimo beneficio, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Il beneficio contributivo di cui all’art. 25, comma 9, della legge in oggetto, viene riconosciuto, invece, per le assunzioni di personale in mobilità e comporta la riduzione del contributo per un periodo di 18 mesi, pari a quello previsto per gli apprendisti, in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato.
Ciò premesso, l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha interrogato il dicastero, chiedendo se l’incumulabilità dei benefici, così come confermata nel messaggio dell’Inps n. 199/00, possa essere superata nell’ipotesi in cui il primo contratto a termine sia “di breve durata”, comportando per il datore di lavoro un beneficio contributivo ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi.
Su tale questione il Ministero del Lavoro, nel condividere l’interpretazione fornita dall’Inps relativamente all’alternatività dei benefici contributivi, ha confermato che, anche in virtù dell’assenza di specifici riferimenti normativi, appare veramente difficile individuare un contratto a termine c.d. di breve durata che possa legittimare il cumulo dei benefici suddetti.
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