CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall`Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri“ (DDL 3921/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Bilancio.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 5
Viene previsto che la Commissione da istituire con decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze con il compito di valutare le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese è tenuta a trasmettere, non più direttamente alle Camere ma al Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro sei mesi dalla sua costituzione, una Relazione in cui dà conto dell`attività svolta.
Emend. 5.100 a firma della Commissione
Art. 7
Viene modificato l`art. 30 della L. 196/2009 sulla disciplina delle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente con la previsione di una proroga da 12 a 18 mesi del termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l`efficienza e l`efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.
Analogamente viene previsto con riferimento all`esercizio della delega al Governo per il potenziamento dell`attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all`art. 49 della L. 196/2009.
Emend. 7.100 a firma della Commissione
Il provvedimento contiene modifiche alla L. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall`Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e di avvio, a partire da gennaio 2011, del semestre europeo.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 5/2011.
Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
–
DDL su “Disposizioni in favore dei territori di montagna”” (DDL 41/C ed abb.).
La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 4
Viene consentito ai Comuni montani di affidare i lavori di importo fino a 1.000.000 euro con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all`art. 57, c. 6, del Dlgs 163/2006 (Codice appalti pubblici), con invito rivolto ad almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Viene, altresì, previsto che l`avviso sui risultati della procedura di affidamento venga pubblicato secondo le modalità di cui all`art. 122, entro sette giorni dall`aggiudicazione definitiva, e con l`indicazione dell`impresa aggiudicataria, dell`elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato l`offerta.
Emendam. 4.4 a firma del Relatore
Il testo approvato – che è volto a salvaguardare e a valorizzazione le specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani a garanzia della qualità della vita dei soggetti e dei nuclei familiari residenti – prevede in particolare:
– misure per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati, tra cui, l`istituzione di un apposito Fondo nazionale volto, tra l`altro, a finanziare progetti di valorizzazione di risorse energetiche e idriche e di sviluppo del sistema turistico;
– disposizioni in materia di lavori pubblici, disciplinando la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale (per una quota non superiore al 70% dell`importo complessivo) mediante risorse derivanti dalla emissione di specifiche obbligazioni;
– usi civici in montagna;
– interpretazione autentica dell`art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 504/1992, per cui non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.