Ulteriori indicazioni in merito all'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione add incrementi di produttività
Si fa seguito al documento dell’11 marzo scorso e alla nota inviata a tutti i Direttori delle sedi territoriali lo scorso 3 marzo, unitamente alla bozza di accordo per il recepimento degli elementi della contrattazione collettiva nazionale che possono essere oggetto di detassazione, laddove legati ad incrementi di produttività, per precisare quanto segue.
Da contatti informali intrapresi con il Ministero del Lavoro risulterebbe che tali accordi territoriali di recepimento dovranno avere decorrenza non anteriore alla data della stipula dell’accordo, non potendo operare retroattivamente; pertanto laddove l’accordo territoriale verrà stipulato entro marzo 2011, l’agevolazione potrà decorrere a partire dallo stesso mese di marzo.
Diversamente l’agevolazione opererà da gennaio scorso per tutte quelle somme che, già presenti nei contratti collettivi provinciali, siano legate ad incrementi della produttività.
Si precisa inoltre che tali accordi per il nostro settore, potranno essere applicati per tutte le imprese iscritte che applicano i contratti integrativi provinciali stipulati da Ance e Federazioni sindacali dei lavoratori di settore.
Si fa riserva comunque di fornire tempestivamente ulteriori informazioni a seguito di eventuali nuovi chiarimenti sulla materia.
Pubblicata anche dalla Confindustria la bozza di accordo territoriale per il recupero dei contenuti del ccnl con riferimento agli istituti che hanno consentito il perseguimento degli incrementi di produttività
Pubblicato da Confindustria l’allegato accordo, siglato l’8 marzo scorso, tra la medesima e i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, con il quale si è convenuta l’utilità del modello di intesa quadro predisposto e divulgato unitamente al suddetto accordo, per il recepimento dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento agli istituti che hanno consentito il perseguimento degli incrementi di produttività, grazie ai quali è possibile applicare lo sgravio fiscale del 10% previsto dalla normativa attuale (art. 1 comma 47 della L. 220/2010).
Si rammenta che a tal proposito l’Ance, in considerazione del proprio livello di contrattazione che è, per l’appunto, territoriale, ha divulgato nei giorni scorsi una bozza di accordo in linea con i contenuti di quella predisposta dalla Confindustria che potrà essere utilizzata dalle strutture territoriali per i fini sopra esposti.
Nel rinviare ad ulteriori prossimi chiarimenti, anche alla luce delle informazioni divulgate da Confindustria in merito alla decorrenza dell’agevolazione in relazione all’accordo quadro, si chiarisce che, in virtù della contrattazione territoriale dell’edilizia, tutte quelle voci già presenti nei contratti integrativi provinciali, riconducibili ad incrementi di produttività, potranno comunque essere autonomamente oggetto di detassazione.
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