Con la pubblicazione sulla G.U. delle Comunità Europee del 4 gennaio 2003 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva 2002/91/CE relativa alle prestazioni energetiche degli edifici.
L`obiettivo della Direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l`efficacia sotto il profilo dei costi.
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
– il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
La metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici, che verrà stabilita a livello nazionale o regionale, dovrà tenere conto delle caratteristiche termiche dell`edificio, degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, del sistema di condizionamento d`aria, della ventilazione, dell`impianto di illuminazione, della posizione e dell`orientamento dell`edificio, dei sistemi solari passivi, della ventilazione naturale e della qualità climatica interna.
– l`applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione, e
– l`applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni
Gli edifici di nuova costruzione, la cui metratura utile totale superi i 1000 m2, nonchè gli edifici esistenti la cui metratura totale superi i 1000 m2 e che siano sottoposti a ristrutturazioni importanti1 dovranno rispettare i limiti minimi di rendimento energetico, calcolati in base alla metodologia stabilita a livello nazionale o regionale.
Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonchè delle condizioni locali, dell`uso cui l`edificio è destinato e della sua età. I requisiti sono rivisti a scadenze regolari che non dovrebbero superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell`edilizia.
Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri devono provvedere a valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi energetici alternativi.
Per gli edifici esistenti, gli Stati membri dovranno provvedere affinchè, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.
Per determinate categorie di fabbricati gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di non applicare i requisiti di rendimento energetico, così come riportato all`art. 4 (si consulti la Direttiva allegata).
– la certificazione energetica degli edifici
In fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, dovrà essere messo a disposizione del proprietario, del futuro acquirente o del locatario, un attestato di certificazione energetica. Tale attestato, che deve risalire a non più di dieci anni prima, dovrà fornire informazioni utili per le potenziali utenze, in modo da consentire ai consumatori di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche dell`edificio.
Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero assumere un approccio esemplare nei confronti dell`ambiente e dell`energia non solo assoggettandosi alla certificazione energetica ma anche affiggendo gli attestati, relativi ai dati sulle prestazioni energetiche, in luogo visibile tale da renderli pubblici. Potranno inoltre essere affisse le temperature ufficialmente raccomandate per gli ambienti interni, raffrontate alle temperature effettivamente riscontrate.
– l`ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d`aria negli edifici, nonchè una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni
Le caldaie con potenza utile compresa tra i 20 e i 100 a kW e gli impianti di condizionamento d`aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, dovranno essere periodicamente ispezionati. Le caldaie la cui potenza nominale utile è superiore a 100 kW dovranno essere ispezionate ogni due anni. Per impianti termici, la cui potenza nominale utile è superiore a 20 kW e di età superiore a 15 anni, dovrà essere prevista un`ispezione una tantum dell`impianto termico complessivo.
Le certificazioni e le ispezioni dovranno essere effettuate da personale qualificato ed indipendente.
La Direttiva Europea 2002/91/CE dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 4 gennaio 2006.
Gli Stati membri potranno disporre di un ulteriore periodo di 3 anni, per l`applicazione degli articoli 7 “Attestato di certificazione energetica””, 8 “Ispezione delle caldaie”” e 9 “Ispezione dei sistemi di condizionamento d`aria””, in caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti.
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note:
[1] Ristrutturazioni importanti si hanno quando il costo totale della ristrutturazione connesso con le murature esterne e/o gli impianti energetici quali il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il condizionamento d`aria, la ventilazione e l`illuminazione è superiore al 25 % del valore dell`edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25 % delle murature esterne dell`edificio viene ristrutturata.
2198-Direttiva 2002 91 CE.pdfApri