Nel maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell`edilizia (all. COM (2001) 226).
Il 6 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una serie di emendamenti; in tale occasione la Commissione ha presentato la propria posizione su ciascuno di essi, indicando quelli che poteva accettare senza alcuna modificazione, quelli che poteva accettare nel principio ispiratore e/o con modifiche di natura unicamente testuale, quelli che avrebbe potuto accettare in parte e quelli che non avrebbe potuto accettare del tutto. Su tale base, la Commissione ha redatto il testo della proposta modificata di direttiva (all.COM(2002)192).
Il Consiglio, in data 7 giugno 2002, adottando parte degli emendamenti del Parlamento, ha definito la posizione comune (all. Posizione Comune), rendendo non necessaria la seconda lettura da parte del Parlamento.
Pertanto la direttiva si intende approvata.
Obiettivo della proposta:
La proposta si prefigge di promuovere un migliore rendimento energetico degli edifici.
I principali elementi della proposta la cui applicazione pratica resta di competenza degli Stati membri sono i seguenti:
– il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico degli edifici;
– l`applicazione di requisiti minimi per i nuovi edifici e per gli edifici esistenti di metratura superiore a 1000 mq, quando sono sottoposti a importanti ristrutturazioni;
– la certificazione energetica degli edifici;
– l`ispezione periodica di caldaie e sistemi di condizionamento d`aria.
Le principali modifiche introdotte dal Consiglio sono le seguenti:
Il Consiglio ha chiarito che l`obiettivo della direttiva consiste nel promuovere un migliore rendimento energetico degli edifici nella Comunità (articolo 1). Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito sulla base di una metodologia, stabilita a livello nazionale o regionale e fondata sul quadro generale di cui all`allegato della direttiva. Le parti 1 e 2 di tale quadro saranno adeguate al progresso tecnico conformemente alla procedura del Comitato (di regolamentazione) prevista all`articolo 14.
Il Consiglio ha chiarito le definizioni di edificio (articolo 2, punto 1), rendimento energetico (articolo 2, punto 2) e attestato di certificazione energetica (articolo 2, punto 3) e ha soppresso le definizioni di edificio pubblico, valore minimo di rendimento e rendimento utile in quanto sono inutili nel dispositivo della posizione comune.
All`articolo 4 si chiede agli Stati membri di provvedere affinchè gli edifici soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico. Il Consiglio ha tuttavia chiaramente indicato che gli Stati membri, allorchè stabiliscano tali requisiti, possono distinguere tra nuovi edifici ed edifici esistenti. Inoltre, per alcune categorie di edifici, quali i monumenti ufficialmente protetti, può essere deciso di non istituire (o di non applicare) tali requisiti.
L`articolo 5 specifica che tutti i nuovi edifici devono soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico, l`articolo 6 prevede che anche il rendimento energetico degli edifici esistenti di metratura superiore a 1000 mq deve essere migliorato per soddisfare tali requisiti, ma soltanto quando subiscono ristrutturazioni importanti. Per accordare la flessibilità necessaria, è stata ora lasciata agli Stati membri la facoltà di definire che cosa si intende per ristrutturazioni importanti.
Tuttavia, tra i casi di ristrutturazioni importanti, possono figurare quelli i cui costi di ristrutturazione ammontano ad almeno il 25% del valore dell`edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell`edificio viene ristrutturata.
L`attestato di certificazione energetica previsto all`articolo 7 è stato specificato per quanto riguarda la validità (estesa da 5 a 10 anni) e la certificazione per gli appartamenti o le unità abitative destinate ad uso individuale (che può fondarsi su una certificazione comune dell`intero edificio oppure sulla valutazione di un appartamento rappresentativo dello stesso condominio).
Le disposizioni concernenti l`ispezione delle caldaie sono state definite in modo dettagliato all`articolo 8 (una definizione che nella proposta originaria era riportata nell`allegato). è previsto, in particolare che:
– il valore della potenza nominale utile è stabilito ad un livello tra 20 e 100 kW (invece di “superiore a 10 kW“);
– per le caldaie la cui potenza è superiore a 100 kW, può aver luogo un`ispezione differenziata quando tali caldaie sono a gas.
Il Consiglio ha considerato inoltre che gli Stati membri possono prevedere il regime obbligatorio di ispezione o ad una soluzione alternativa, purchè questa abbia un impatto equivalente.
Infine, per quanto riguarda il periodo transitorio, il Consiglio ha fissato il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri a 36 mesi dall`entrata in vigore della medesima (nessun termine era previsto nella proposta modificata); ha considerato inoltre che gli Stati membri possono, a talune condizioni, disporre di un ulteriore periodo di 4 anni per applicare integralmente le disposizioni della direttiva (articolo 15). Riguardo a tale disposizione la Commissione ha formulato una dichiarazione da mettere a verbale del Consiglio.
Per la formulazione della posizione italiana in sede di consiglio, l`Ance ha partecipato all`attività svolta dal Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento delle politiche comunitarie (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) suggerendo migliorie e modifiche al testo originario che prevedeva disposizioni non applicabili alla situazione nazionale.
Allegati:
1. Proposta di direttiva presentata dalla Commissione (COM (2001) 226);
2. Proposta modificata di direttiva presentata dalla Commissione (COM (2002) 192);
3. Posizione comune definita dal Consiglio il 7 giugno 2002.
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