CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “ Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”” (DDL 2754/C ed abb.).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Attività produttive.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 9
Nell`ambito della delega al Governo ad adottare disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 231/2002 (attuazione della Dir.2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), vengono previsti, tra i criteri direttivi, i principi contenuti nella direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Dir.2001/7/UE, pubblicata nella GUUE del 23 febbraio 2011).
Emend. 9.9 e 9.10 a firma di parlamentari
Art. 9
Viene prorogato, da 18 a 28 mesi, il termine per l`esercizio delle deleghe previste nella L.99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia), relative, rispettivamente, al riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione ed alla ridefinizione, riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell`internazionalizzazione delle imprese.
Emend. 9.15 a firma di parlamentari
Art. 11
Viene modificata la norma con cui si prevedeva, in caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alle agre da parte dell`impresa aggiudicataria, la sospensione della stessa dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni, riportando la sanzione ad un anno, in raccordo con quanto già previsto dal D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Emend. 11.13 e 11.14 a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene innalzato da 500.000 a 1, 5 milioni di euro l`importo entro il quale i lavori possono essere affidati con procedura negoziata senza bando di gara (art.57, comma 6 del Codice dei contratti pubblici), nonchè da 1 milione a 2 milioni di euro, l`importo entro il quale i lavori possono essere affidati con procedura ristretta semplificata (art.123 del Codice).
Emend. 11.01 a firma di parlamentari
Art. 13
Viene istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese con la funzione, tra l`altro, di predisporre un rapporto annuale sulla micro, piccola e media impresa che individua le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese. Il rapporto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e contiene una sezione dedicata all`analisi preventiva e alla valutazione successiva dell`impatto delle politiche di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese.
Presso il garante è, inoltre, istituito il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le Regioni.
Emend. 13.16 a firma di parlamentari e subemend. 0.13.16.1 a firma della Commissione
Art. 14
è stato soppresso l`articolo sull`istituzione della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese.
Emend. 14.1 e 14.2 a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente e i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 10/2011.
Il disegno di legge è volto garantire la piena applicazione dello Small Business Act (SBA: Atto europeo sulle piccole e medie imprese) e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell`Unione europea in materia di corretta applicazione del medesimo. A tal fine vengono dettate diverse misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese, in materia, tra l`altro, di appalti pubblici.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “ Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica”” (DDL 2184/C).
La Commissione Trasporti ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il provvedimento è volto a promuovere sistemi di mobilità ad alta sostenibilità per il trasporto di passeggeri e veicoli commerciali alimentati da idrogeno. In corso d`esame, in particolare, è stata soppressa la norma concernente gli interventi sulla realizzazione di opere per il trasporto urbano, che consentiva la sospensione, con decreto ministeriale, per un periodo massimo di un anno, della realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da fonti energetiche rinnovabili o da combustibili ultrapuliti.
Il provvedimento passa ora all`esame dell`Aula.
–
DDL su “ Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, nonchè modifica dell`articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di destinazione temporanea di dipendenti delle amministrazioni pubbliche presso istituzioni europee e internazionali e amministrazioni di Stati esteri”” (DDL 2854/C).
La Commissione Politiche dell`Unione europea ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo unificato predisposto in corso d`esame.
Il testo, in particolare, prevede:
– nuovo ruolo dei Parlamenti, chiamati a vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà (nelle materie in cui non dispone di competenza esclusiva l`Unione interviene solo nella misura in cui gli obiettivi prefissati dai Trattati non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri) nell`attività legislativa dell`Unione europea;
– trasmissione al Parlamento da parte del Presidente Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Politiche europee, contestualmente alla ricezione, di tutti i progetti di atti legislativi dell`UE;
– conformità (o difformità motivata) della posizione del Governo in sede di Consiglio dell`Unione europea ovvero di altre istituzioni o organi dell`Unione agli indirizzi definiti dalle Camere;
– presentazione da parte dell`Esecutivo alla Corte di Giustizia europea dei ricorsi deliberati dalla Camera dei Deputati e dal Senato avverso un atto legislativo dell`Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà;
– “sdoppiamento”” della legge comunitaria annuale in due distinte leggi: la legge di delegazione europea e la legge europea. La prima, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, recherà esclusivamente deleghe legislative per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro (legge di delegazione), la seconda, eventuale, recherà disposizioni di attuazione diretta (legge europea);
– presentazione, in luogo della Relazione sulla partecipazione dell`Italia all`Unione europea che attualmente accompagna le leggi comunitarie annuali, di due distinte relazioni, una programmatica, entro il 31 dicembre di ogni anno, che indicherà priorità ed orientamenti da perseguire nell`anno successivo ed una a consuntivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, che farà il punto sulle azioni svolte nell`anno passato.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.