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Il decreto legge, assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze prevede, tra l`altro: misure per i pagamenti da parte delle P.A. per somministrazioni, forniture ed appalti; detassazione degli utili reinvestiti in macchinari; compensazione dei crediti tributari, proroga del regime transitorio dell'autorizzazione paesaggistica.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 78/09 su provvedimenti anticrisi e proroga termini: avvio dell’esame della Camera dei Deputati.

7 Luglio 2009
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è stato assegnato, in prima lettura, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze il decreto legge n. 78/09 recante “Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 2561/C, Relatori l`On. Chiara Moroni del Gruppo parlamentare PDL per la Commissione Bilancio e l`On. Maurizio Fugatti del Gruppo parlamentare LNP per la Commissione Finanze).
Il provvedimento del Governo contiene, nella prima parte, misure economico-finanziarie di sostegno all`economia e, nella seconda parte, proroghe di alcuni termini legislativi in scadenza e sulla partecipazione italiana a missioni di pace all`estero.
Tra le norme, per quanto di maggiore interesse, si segnalano le seguenti.
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Il provvedimento prevede che al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l`impresa possa utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione i lavoratori già percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, l`inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l`accordo relativo agli ammortizzatori e viene previsto che al lavoratore spetta, a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro, la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge.
Inoltre, per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all`articolo 1, comma 1, del DL 249/04 (sugli interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito con modificazioni dalla L.291/04, sono destinati 25 milioni di euro per l`anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l`occupazione e formazione di cui all`articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
La stessa norma prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010 l`ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all`articolo 1 del DL 726/84 (sulle misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito dalla L. 863/84, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l`anno 2009 e di 80 milioni di euro per l`anno 2010. L`onere della suddetta previsione, derivante dall`incremento del venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l`anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l`occupazione e formazione di cui al suddetto articolo 18 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09, trasferite al medesimo con delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009.
Le modalità di attuazione della previsione concernente i contratti di solidarietà e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell`Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
Vengono apportate integrazioni all`articolo 7-ter (sulle misure urgenti a tutela dell`occupazione), comma 7, del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09 prevedendo che l`incentivo contemplato dalla stessa norma erogato dall`INPS ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all`ammissione al beneficio e prima dell`erogazione del medesimo, deve dimettersi dall`impresa di appartenenza.
Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. 231/02, vengono dettate apposite disposizioni che disciplinano le situazioni sia rispetto al passato che rispetto al futuro.
In particolare, con riferimento al passato viene stabilito che l`ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, i quali siano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l`anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, venga determinato all`esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze. I suddetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda il futuro viene previsto che le pubbliche amministrazioni incluse nell`elenco Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dell`articolo 1 della L.311/04, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicarsi sul sito internet dell`amministrazione.
In relazione alle predette pubbliche amministrazioni viene prescritto l`obbligo per il funzionario, il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dalla violazione di tale dovere, deriva la responsabilità disciplinare ed amministrativa del funzionario. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all`obbligo contrattuale, l`amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le prescrizioni relative al funzionario non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni.
Inoltre, per ottimizzare l`utilizzo delle risorse ed evitare l`insorgere di nuove situazioni debitorie, l`attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell`allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall`articolo 9, comma 1-ter, del DL 185/08 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all`elenco ISTAT pubblicato in attuazione del suddetto comma 5 dell`articolo 1 della L. 311/04, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la disposizione in oggetto costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
Infine, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell`Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate per le situazioni future, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall`entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
Viene disposta la detassazione, ai fini delle imposte sul reddito d`impresa (IRPEF/IRES), degli utili reinvestiti prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2010 sia escluso dall`imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, i quali siano stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2010.
Al riguardo, viene disposto che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 334/99 (recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), come modificato dal D.Lgs. 238/05, possano usufruire degli incentivi suddetti a condizione che sia documentato l`adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
Infine, l`incentivo fiscale viene revocato qualora l`imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all`esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all`acquisto.
Accelerazione dell`ammortamento sui beni strumentali di impresa
Viene previsto che, entro il 31 dicembre 2009, si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988, al fine di tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia, suscettibili di un rapido processo di obsolescenza, nonchè dei beni che consentono un maggior risparmio energetico. Al riguardo viene precisato che la suddetta revisione viene compensata con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno strategici.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Con apposita norma viene rivisto il sistema delle compensazioni fiscali e, in particolare, vengono apportate modifiche a diverse disposizioni di legge, tra cui l`articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97, in materia di riscossione, prevedendo che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno dell`imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell`istanza da cui il credito risulta. Questo al fine di consentire un riscontro preventivo dei dati comprovanti l`esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
Viene altresì previsto, con una modifica all`articolo 37 (sulle disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del DL 223/06, convertito dalla L. 248/06, che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dal suddetto articolo 17 del D.Lgs. 241/97 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all`anno dell`imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle Entrate.
Viene stabilito, inoltre, che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all`imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l`obbligo di richiedere l`apposizione del visto di conformità di cui all`articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 241/97 da parte dei soggetti di cui all`articolo 3, comma 3, lettera a), del DPR 322/98 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all`imposta regionale sulle attività produttive e all`imposta sul valore aggiunto), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Infine, con un`integrazione all`articolo 34, comma, della L.388/00 (legge finanziaria 2001), viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 e con apposito decreto del Ministro delle Finanze, il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti tributari a compensazione dei versamenti di imposte e contributi dovuti dai contribuenti potrà essere elevato fino a 700.000 euro.
Potenziamento della riscossione
In particolare, viene previsto, con un`apposita modifica all`articolo 2, comma 2, del DPR 195/99, che su opzione del contribuente si possa versare la maggiore IVA, dovuta per effetto dell`adeguamento agli studi di settore, in rate mensili di pari importo, con maggiorazione degli interessi decorrenti dal mese di scadenza, e comunque entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, piuttosto che in un`unica soluzione entro il termine di versamento a saldo dell`imposta sui redditi.
Inoltre, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010,l` Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica sono tenute a fornire all` INPS informazioni utili a determinare l`importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari presenti in tutte le banche dati a loro disposizione.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Viene disposto che a partire dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Con riferimento agli stessi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. è nulla ogni pattuizione contraria.
In relazione alla commissione di massimo scoperto, con un`integrazione all`articolo 2-bis, del DL 185/08, sulle disposizioni concernenti i contratti bancari, viene previsto che l`ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione di fondi a favore del cliente disciplinato dalla stesso articolo 2-bis, non può comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell`importo dell`affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Inoltre, in materia di mutui per la prima casa di cui all`articolo 2 del DL 185/08, e, in particolare, per quanto riguarda la surrogazione, viene previsto a favore del cliente, da parte della banca cedente, il risarcimento pari all`1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per il caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell`avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell`operazione di surrogazione.
Sistema “export banca””
Con apposita norma viene previsto che con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze vengono autorizzate e disciplinate le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di “export banca””.
A tal fine, tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l`utilizzo dei fondi di cui all`articolo 22 (sull`estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti), commi 1 e 2, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, rientrano anche le operazioni per sostenere l`internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.
Riduzione del costo dell`energia per imprese e famiglie e interventi urgenti per le reti dell`energia
In particolare, viene previsto che con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, su proposta dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas, vengano adottate specifiche misure che vincolino, per l`anno termico 2009-2010, i soggetti (che nell`anno termico 2007-2008 abbiano immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale destinato al mercato italiano) ad offrire in v endita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall`Autorità per l`energia elettrica e il gas e nel rispetto degli indirizzi definiti nel suddetto decreto ministeriale.
In relazione agli interventi urgenti per le reti dell`energia viene previsto che il Consiglio dei Ministri individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell`energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente priva to, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Viene prevista la nomina di uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell`articolo 11 della L. 400/88, ciascuno dei quali emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all`articolo 20, comma 4, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09.
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
In materia di “taglia-enti“, con una modifica all`articolo 26 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, viene prorogato al 31 ottobre 2009 (in precedenza 31 marzo 2009) il termine entro cui decorre la soppressione automatica per tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla suddetta scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell`articolo 2 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) e viene precisato che il predetto termine si intende comunque rispettato con l`approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.
Con riguardo all`informatizzazione della Pubblica amministrazione viene inserita una disposizione aggiuntiva al Codice dell`Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/05 che prevede l`istituzione dell` Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l`elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l`invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
La realizzazione e la gestione dell`indice è affidato al Centro Nazionale per l`informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e viene prevista l`applicazione delle regole tecniche di cui al DPR 272/01. Gli indirizzi e i contenuti dell`indice sono aggiornati dalle amministrazioni con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. Infine, a riguardo, viene disposto che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell`indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell`attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Relativamente alla Corte dei Conti, allo scopo di assicurare la coerenza nell`unitaria attività svolta
dalla stessa per le funzioni esercitate in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in considerazione del federalismo fiscale, viene previsto che il Presidente della Corte dei Conti può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonchè sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza a cui le sezioni regionali di controllo si conformano.
Inoltre, viene stabilito che gli interventi disciplinati dai commi 17 e 18 dell`articolo 2 della L. 203/08 (legge finanziaria 2009) relativi ai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all`autotrasporto, sono sostituiti nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all`articolo 2, comma 3, del DL 451/98, convertito dalla L.40/99, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all`utilizzo delle infrastrutture.
Vengono, altresì, previste disposizioni dirette alle amministrazioni vigilanti per gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall`anno 2009.
Spese indifferibili
Viene disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione concessa per far fronte all`emergenza sismica in Abruzzo, di cui all`articolo 1 dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene senza l`applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione devono essere effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l`effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della suddetta sospensione sono determinate con provvedimento del direttore dell`Agenzia delle entrate. Viene, altresì, stabilito che la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l`assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione prevista dall`articolo 2, comma 1, dell`ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
Inoltre, tra le spese indifferibili viene prevista, tra l`altro, l` autorizzazione di 284 milioni di euro per l`anno 2009 per adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali.
Previste, inoltre, norme in materia di:
– modifiche all`articolo 106 del TUIR, di cui al DPR 917/86, riguardanti la deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/92 (recante, tra l`altro, attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari);
– tesoreria statale con cui viene disposto, tra l`altro, che con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, siano fissati i criteri, i modi e i tempi per l`utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato per le società non quotate a totale partecipazione statale, previa garanzia che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa. Con gli stessi decreti può, altresì, essere stabilito che le società predette debbano detenere le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato;
– indebiti arbitraggi fiscali con cui, analogamente ed in armonia con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, viene previsto che l`accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale;
– contrasto alle frodi in materia di invalidità civile secondo cui, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell`INPS;
– contrasto ai paradisi fiscali per dare attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l`attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati;
– società pubbliche relativamente ai divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e, per quanto riguarda Alitalia, il rimborso dei relativi titoli finanziari;
– flussi finanziari per far fronte alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dal provvedimento.
Proroghe di termini legislativi in scadenza
Tra le numerose disposizioni di proroga si evidenziano le seguenti:
– prorogato al 31 dicembre 2009 in termine già fissato al 30 giugno 2009 dal DL 158/08, convertito dalla legge 199/08, per l`esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, per le particolari categorie sociali individuate dall`articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all`articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
– prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009, per l`applicazione del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all`art.159 del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all`assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009;
– prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al DL 300/06, convertito dalla legge 17/07, per completare l`adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994. La proroga del termine di cui sopra, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l`acquisizione del parere di conformità previsto dall`articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto restano sospesi i procedimenti volti all`accertamento dell`ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell`Interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 1994;
– prorogato al 30 settembre 2009 il termine, già fissato al 30 giugno 2009 dal DL 248/07, convertito dalla legge 31/08, dei rapporti in essere dell`EIPLI per la gestione degli impianti idrici nelle regioni Puglia e Basilicata. Nello specifico riguarda il potere del Commissario straordinario dell`Ente per l`irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) di prorogare, con proprio decreto, i contratti di gestione e manutenzione di diversi impianti, considerando che le procedure di gara per l`affidamento del servizio di gestione e manutenzione sono state avviate nello scorso mese di giugno;
– prorogati di sei mesi i termini previsti dagli artt.191,192,e 193 del D.Lgs. 30/05 (Codice della proprietà industriale) sul diritto di proprietà industriale da parte del titolare, per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati con decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n.3, pubblicato sulla G.U. n.89 del 17 aprile 2009. La richiesta e l`istanza previsti dalle disposizioni deve essere accompagnata unicamente dall`autocertificazione da cui risulti la condizione di residente nei comuni sopra individuati;
– prorogati al 30 aprile 2010 il termine per procedere al rinnovo degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi in essere;
– prorogato il termine per l`entrata in vigore delle disposizioni sull`azione collettiva risarcitoria (class action) di cui ai commi 445 e 449 delle legge 244/07 (legge finanziaria 2008). L`efficacia era in origine prevista decorsi 18 mesi dall`entrata in vigore della legge 244 che vengono ora modificati in 24 mesi;
– prorogato al 31 dicembre 2009 il termine, in origine fissato al 30 giugno 2009 dal DL 208/08, convertito dalla legge 13/09, entro cui, ove non sia adottato il regolamento di cui all`art.238 del D.Lgs.152/06, i comuni possono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) in luogo della TARSU.
Proroga missioni di pace
Per le iniziative, gli interventi, le attività di cooperazione allo sviluppo e per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici, viene autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro da ripartirsi, per le singole voci di spesa individuate dalla norma, con decreto del Ministro della Difesa da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento d`urgenza e da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari.
In particolare, viene, tra l`altro, previsto che per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia dirette a garantire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi e il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il suddetto decreto del Ministro della Difesa ad integrazione degli stanziamenti di cui alla L.49/87, come determinati nella Tabella C, Ministero degli Affari esteri, della L.203/08, nonchè la spesa stabilita con lo stesso decreto di cui sopra per gli interventi previsti dalla L.58/01. Nell`ambito del suddetto stanziamento il Ministro degli Affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Inoltre, è autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il suddetto decreto per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio e viene precisato che al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività richiamate, è corrisposta l`indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento.
La stessa disposizione stabilisce che per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli Affari esteri può procedere ai sensi dell`articolo 57 del D.Lgs. 163/06 relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e che per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato D.Lgs. 163/06.
Testo del disegno di legge di conversione del decreto legge 78/09 (DDL 2561/C).
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