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La normativa prevede, nei casi di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici, che si debbano realizzare gli interventi atti a permettere, ove possibile, la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa. I requisiti cui devono conformarsi i contatori di calore sono specificati nel D. Lgs. n. 22/2007

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Efficienza energetica – requisiti dei contatori di calore – Decreto legislativo n. 22/2007

21 Aprile 2011
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La normativa vigente in tema di metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, il D.P.R. n. 59/2009 di attuazione del D. Lgs 192/05, prevede che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d`uso all`articolo 3, del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, in caso di ristrutturazione dell`impianto termico o di installazione ex novo dell`impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi atti a permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa (art. 4 comma 10).
Lo stesso D.P.R. n. 59/2009 dispone altresì, all`art. 4 comma 11, che i contatori di calore installati negli edifici di cui sopra devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore, e che anche per le modalità di contabilizzazione si deve far riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. Tali prescrizioni valgono, ovviamente, anche nel caso di contatori di calore installati nelle nuove costruzioni.
I requisiti cui devono conformarsi i contatori di calore, così come tutti i dispositivi e i sistemi con funzioni di misura, ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio, sono stati specificati nel decreto legislativo n. 22 del 2 febbraio 2007 recante attuazione della direttiva europea 2004/22/CE.
Tale decreto stabilisce, all`art. 13, che la conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni di legge è attestata dalla presenza, sul medesimo strumento oppure sull`eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento, qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare costituita dalla lettera M e dalla ultime due cifre dell`anno di apposizione della marcatura.
Il decreto n. 22/2007 è entrato in vigore il 18 marzo 2007 e ha abrogato precedenti norme di riferimento sugli strumenti di misura. La nuova disciplina si raccorda alla vecchia mediante le seguenti disposizioni transitorie:
– Gli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, possono essere commercializzati e messi in servizio sino alla scadenza della validità della loro omologazione. Se l`omologazione di tali strumenti è di validità indefinita, la loro commercializzazione e messa in servizio sono consentite sino al 30 ottobre 2016.
– Per gli strumenti di misura per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla verifica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del 30 ottobre 2006, il provvedimento di ammissione a verificazione metrica e alla legalizzazione sarà rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avrà validità fino al 30 ottobre 2016.
– Qualora messi in servizio prima del 18 marzo 2007, i dispositivi ed i sistemi di misura, per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevedeva i controlli metrologici legali, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.
Per ulteriori dettagli, consultare la nota di approfondimento allegata.

2279-Direttiva Europea 22_2004.pdfApri

2279-All.ti D.Lgs 22_2007.pdfApri

2279-Decreto Legislativo 22_2007.pdfApri

2279-Nota di approfondimento.pdfApri
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