Con la determinazione n. 6/2010 l`Autorità per la vigilanza, dopo aver riscontrato delle anomalie relativamente ad alcuni adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti, ha ritenuto ricordare l`obbligo:
1. per le stazioni appaltanti di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori all`Autorità che li pubblica sull`Osservatorio (art. 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
2. per le SOA di controllare, prima del rilascio dell`attestazione, la “veridicità e la sostanza”” di tutta la documentazione prodotta dall`impresa richiedente, non limitandosi, pertanto, al solo accertamento formale della correttezza dei documenti (articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente dalla Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34).
In conclusione, l`Autorità, con la determinazione in esame, che si allega, ha ribadito quanto segue:
1. le stazioni appaltanti sono obbligate:
– a trasmettere all`Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati (art. 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006);
– a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell`Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto di appalto (ai sensi dell`art. 135, comma 1-bis), del decreto legislativo n. 163/2006).
2. le SOA, qualora non risulti inserita nell`Osservatorio la copia dei certificati di esecuzione dei lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell`attestazione di qualificazione (art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006) devono:
– invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati nel termine di 20 gg dalla richiesta (vedi comunicazione tipo allegata alla determinazione), con la precisazione che il mancato tempestivo riscontro può comportare l`applicazione, nei confronti della stazione appaltante, della sanzione di cui all`art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006;
– segnalare all`Autorità il mancato inserimento sul Casellario, da parte della stazione appaltante, di copia dei certificati di esecuzione lavori presentati in sede di attestazione e rilasciati successivamente alla data dell`1 luglio 2006, ciò al fine dell`adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti della stessa.