L`Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pubblicato sul proprio sito internet (www.avcp.it) il comunicato alle SOA n. 58 con cui il Consiglio dell`Autorità, nell`adunanza del 14/01/2010, ha ritenuto di dover rivedere, ai fini della qualificazione, la questione della pregressa esperienza professionale del direttore tecnico.
Con il Comunicato n. 38/2004 era stato, infatti, escluso che un`impresa, attraverso il direttore tecnico, potesse«avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25». Tale interpretazione si basava sull`art. 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000, Regolamento sulla qualificazione, che vieta l`utilizzo dei lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali per attestare un` impresa diversa da quella che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
L`interpretazione restrittiva ora espressa, secondo l`Autorità, non è più coerente con la normativa sopravvenuta ed in particolare con i principi del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici. La disposizione recata dall`art. 253, comma 30, ultimi due periodi, dispone, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, di cui ai commi 1 e 3 dell`art. 201, l`utilizzabilità dei lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e sub affidamenti, per il rispetto dell`ulteriore requisito – dell`avvenuta esecuzione, nell`ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l`intervento – che le stazioni appaltanti possono individuare nel procedimento di appalto.
Seppure, da una parte, il Regolamento della qualificazione riserva la possibilità di attestarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25 a coloro che abbiano effettivamente eseguito l`opera, dall`altra il Codice dei contratti pubblici introduce il concetto di “soggetto esecutore””. In quest`ultima definizione potrebbero ricomprendersi, tra i lavori che possono dimostrare il requisito dell`esperienza, anche quelli affidati alla condotta di uno dei direttori tecnici di una impresa non esecutrice dell`opera, in quanto riconducibili a soggetto fisico avente “responsabilità diretta”” sull`intervento. A supporto di tale considerazione deve riportarsi, secondo la stessa Autorità, anche l`istituto dell`avvalimento, di derivazione comunitaria, che, presente nel Codice negli artt. 49 e 50, ammette la qualificazione ottenuta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, rispettivamente in gara e ai fini del conseguimento dell`attestato SOA, qualora avvenga all`interno dello stesso gruppo industriale.
Di conseguenza, è legittimo, continua l`Autorità, che un`impresa possa avvalersi, attraverso l`operato del proprio direttore tecnico, dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25; ciò in forza di quanto previsto dell`art. 18, comma 14, del D.P.R. n. 34/2000 che, non prevedendo eccezioni, consente la qualificazione fino alla III classifica, con la valutazione dell`importo complessivo dei lavori abbattuta ad un decimo e fino ad un massimo di due miliardi di lire (Euro 1.032.913,80).
L`impresa che voglia utilizzare l`esperienza professionale del proprio direttore tecnico ai fini dell`attestazione dovrà dimostrare che questi sia stato l`effettivo soggetto esecutore, presentando alla SOA il certificato lavori riportante il buon esito accertato da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell`organo da essa all`uopo incaricato.
Il comunicato costituisce la prima risposta ad una più ampia opera di rivisitazione di determinazioni e comunicati che negli anni si sono sovrapposti, coinvolgendo anche la qualificazione delle diverse imprese impegnate nel campo degli interventi su beni sottoposti a tutela.