Con la pubblicazione (G.U. n. 52 del 3 marzo 2004) del Decreto del Ministero dei beni culturali 6 febbraio 2004, lo Stato dà inizio alla procedura di verifica della sussistenza dell`interesse culturale (artistico, storico, archeologico) e del relativo vincolo sui beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico.
La finalità di questa ampia operazione di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico vincolato – disposta dall`art. 27 della Legge 326/2003, di conversione del Decreto Legge 269/2003 (cd. “Decreto Condono””) e successivamente dall`art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che entrerà in vigore il 1° maggio prossimo – è quella di accertare l`effettiva permanenza di un interesse culturale per decidere più facilmente le sorti di tali immobili.
In caso di esito positivo, infatti, essi continueranno ad essere assoggettati alle disposizioni in tema di tutela, circolazione e valorizzazione dei beni culturali (D.Lgs. 490/1999, ma dal 1° maggio 2004 D.Lgs. 42/2004), mentre se la verifica avrà esito negativo, i beni saranno esclusi dall`applicazione della disciplina di tutela, e in particolare gli immobili appartenenti al demanio dovranno essere sdemanializzati.
Questo significa pertanto che i beni “liberati”” dal vincolo culturale potranno, tra l`altro, essere valorizzati ovvero alienati dalle amministrazioni pubbliche – nell`ambito del generale programma di dismissione degli immobili pubblici avviato dallo Stato da alcuni anni – senza preventiva autorizzazione del Ministero dei beni culturali.
Ricordiamo che la verifica è rimessa alle Soprintendenze regionali sulla base di criteri generali fissati dal Ministero dei beni culturali.
L`operazione verrà svolta immediatamente sugli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale, mentre per quelli di proprietà delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, la verifica sarà avviata successivamente su richiesta degli enti interessati.
Il procedimento prevede che le competenti filiali dell`Agenzia del Demanio trasmettano alle Soprintendenze regionali un primo elenco dei beni immobili di proprietà dello Stato, corredato delle relative schede descrittive.
La Soprintendenza si pronuncerà sulla sussistenza o meno dell`interesse culturale con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla ricezione della scheda descrittiva.
La mancata verifica nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della stessa, vale a dire alla non sussistenza dell`interesse culturale, con conseguente “liberazione”” dell`immobile dal vincolo.
L`odierno Decreto del Ministero, rivolto alle amministrazioni pubbliche, contiene pertanto i criteri per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato e delle altri enti su cui deve essere effettuata la verifica.
Inoltre, si stabilisce che, in fase di prima applicazione ed entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto stesso, le filiali dell`Agenzia del demanio trasmettono alle Soprintendenze regionali un primo elenco di beni statali, mentre solo in un secondo momento si procederà alle operazioni di verifica degli immobili degli altri enti pubblici territoriali e non, previ specifici accordi con le Soprintendenze stesse circa i tempi di trasmissione e la consistenza degli elenchi.
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