è all`attenzione del Senato, per la prima lettura, il decreto legge 103/09 recante “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n.78 del 2009“ (
DDL 1749/S), appositamente varato per introdurre modifiche al provvedimento, recentemente convertito in legge dal Parlamento (si veda, al riguardo, la notizia del 3 agosto 2009,).
Il testo interviene, in particolare, sulle disposizioni relative agli interventi urgenti per le reti dell`energia, di cui all`art. 4, commi 1 e 3, del decreto legge 78/09.
Nello specifico viene disposto che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell`energia, nonchè d`intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell`energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
Viene disposto, altresì, che ciascun Commissario, sentiti gli Enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all`autorizzazione e all`effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all`art.20 (contenente norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo) del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009.
Con altra disposizione viene modificato il comma 4 quater del suddetto art.4, con una precisazione interpretativa. La norma, come riformulata, dispone quindi la nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell`art.20 del DL185/2008 suddetto per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche mediante l`adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affida tria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell`opera e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico- finanziario.
Riguardo alle norme concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (scudo fiscale) di cui all’art. 13 /bis del Dl 78/09, viene aggiunta una precisazione al comma 3, per cui il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Vengono, altresì, modificate le disposizioni contenute all`art.17, comma 30 ter, del decreto legge 78/09, relative all`esercizio dell`azione di risarcimento del danno erariale da parte della Corte dei conti. Al riguardo, viene previsto che le procure della Corte dei conti possono iniziare l`attività istruttoria ai fini dell`esercizio dell`azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte slave le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Viene, inoltre, previsto che le procure esercitano l`azione per il risarcimento del danno all`immagine nei soli casi e modi previsti dall`art. 7 della L.97/2001, su “Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche””. A tal fine, viene sospeso il decorso del termine di prescrizione di cinque anni di cui all`art.1, comma 2, della L.20/94, su “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti””, fino alla conclusione del procedimento penale.
L`iter di conversione del decreto legge inizierà dopo la pausa estiva, con la ripresa dell`attività parlamentare prevista a partire dalla seconda settimana di settembre.