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TAR Piemonte: illegittimo il provvedimento dell'amministrazione che esclude dalla gara un concorrente per aver prodotto, al fine della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, una copia conforme all`originale del certificato di qualità, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia della sua carta d`identità

Archivio, Opere pubbliche

Si al certificato di qualità in copia conforme se autocertificato dal legale rappresentante

5 Novembre 2009
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Il disciplinare allegato al bando di una gara stabiliva – per quanto riguardava in particolare la produzione della certificazione di qualità – che questa dovesse essere prodotta, a pena di esclusione, tramite il relativo certificato in originale o in copia autenticata da un`Autorità amministrativa o da un Notaio ovvero tramite l`attestazione SOA, anch`essa in originale o in copia autenticata da un`Autorità amministrativa o da un Notaio.
Una delle due imprese componenti un`ATI aveva prodotto copia della certificazione di qualità richiesta da detto disciplinare riportante la dicitura “copia conforme all`originale”” apposta mediante timbro, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla fotocopia della carta d`identità, sia del legale rappresentante stesso che del direttore tecnico.
In esito alle operazioni effettuate nella seduta pubblica, l`Amministrazione appaltante comunicava alla costituenda ATI che non era stata ammessa alla gara poichè aveva usufruito della cauzione ridotta del 50%, avendo allegato fotocopia della certificazione di qualità relativa alle due ditte costituenti l`ATI, non autenticata da un`Autorità amministrativa o da un Notaio, come espressamente previsto dal disciplinare.
L`ATI ha proposto ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento adottato nei propri confronti dall`Amministrazione e l`Amministrazione intimata si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La sezione I del TAR Piemonte, con ordinanza cautelare, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
La lex specialis della procedura di gara in questione prescriveva espressamente che i concorrenti in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 – rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell`articolo 40, comma 7, del D. Lgs 163/2006 – avrebbero usufruito della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
Detti concorrenti dovevano, però, allegare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il certificato di qualità oppure l`attestazione SOA, entrambi in originale o in copia autenticata da un`Autorità amministrativa o da un Notaio.
La lex specialis non è passibile di interpretazioni estensive, poichè queste si tradurrebbero in una violazione procedimentale in danno di quei concorrenti che si allineano alla legge di gara, osservandone alla lettera le prescrizioni.
Qualora la lex specialis prescriva che determinati requisiti possono essere provati soltanto con la produzione di determinati documenti, va esclusa la possibilità per l`impresa concorrente di utilizzare lo strumento alternativo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, perchè ciò significherebbe forzare il meccanismo delle regole di gara e violare il principio della par condicio fra i concorrenti.
Tuttavia tale principio non può essere applicato in modo assoluto, ma deve essere graduato secondo i fatti che devono essere provati in sede di gara. Poichè i concorrenti devono dimostrare esclusivamente il possesso del certificato di qualità e produrre l`attestazione SOA, si deve ritenere sufficiente la produzione degli stessi nella forma dell`autocertificazione resa dal rappresentante legale.
L`autocertificazione – che, come è noto, consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, diversi fatti, stati o qualità personali – ha due principali forme: la dichiarazione sostitutiva dell`atto di certificazione (che sostituisce le attestazioni e i certificati, resi dalle pubbliche Amministrazioni) e la dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorietà (che riguarda fatti, stati o qualità personali, che siano a diretta conoscenza dell`interessato).

In particolare, l`articolo 19 del DPR n. 455/2000 applicato nel caso in esame – riguardante le modalità alternative all`autenticazione di copie – stabilisce che “la dichiarazione sostitutiva dell`atto di notorietà di cui all`articolo 47 [del DPR 455] può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all`originale””.
Nel caso in esame, sono state riprodotte le formalità di cui al predetto articolo 19, con conseguente regolarità dell`autocertificazione: infatti, è stata prodotta la copia fotostatica del certificato richiesto – corredato da fotocopia della carta di identità del dichiarante – con la dicitura della sua corrispondenza all`originale e con la relativa sottoscrizione.
* * * * * * *

A conclusione della vicenda illustrata, la sezione I del TAR Piemonte, con l`allegata sentenza n. 2334 del 26 ottobre 2009, ha accolto il ricorso proposto dall`ATI, annullando conseguentemente i provvedimenti impugnati.

2355-SENTENZA TAR PIEMONTE.pdfApri
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