Un Comune ha indetto una procedura di gara, senza prevedere nella relativa documentazione l`obbligo in capo ai concorrenti del pagamento del contributo all`Autorità e senza procedere egli stesso ad accreditarsi presso il Sistema SIMOG, ai fini del rilascio del Codice CIG. In particolare, trattandosi di una gara di valore indeterminato e non essendo prevista nelle deliberazioni dell`Autorità alcuna specifica prescrizione per tale fattispecie, il Comune ha ritenuto che non sussistessero in questo caso i menzionati obblighi.
Nel corso delle operazioni di gara, uno dei due concorrenti ha rilevato che l`altro, non avendo pagato il contributo, dovesse essere escluso dalla procedura, atteso che tale pagamento ne costituisce condizione di ammissibilità, anche qualora il bando nulla disponga in tal senso e l`importo a base d`asta sia indeterminato. In ragione di tali contestazioni, il Comune ha escluso il primo concorrente, per non aver pagato il contributo, ed ha aggiudicato provvisoriamente il contratto al secondo concorrente.
Il Comune, inoltre, considerato che le omissioni commesse in sede di indizione della procedura di gara avevano ingenerato incertezze e dubbi nei partecipanti, ha formulato un`istanza di parere all`Autorità al fine di conoscerne l`orientamento sui fatti rappresentati.
è stata quindi avviata l`istruttoria procedimentale, a riscontro della quale il concorrente aggiudicatario provvisorio ha chiesto l`assegnazione definitiva del contratto, sostenendo la legittimità dell`esclusione dell`altro concorrente per non aver pagato il contributo all`Autorità.
Dal canto suo, il concorrente escluso – evidenziando che la disciplina di gara prevedeva esclusivamente specifici adempimenti ai fini della partecipazione alla procedura, senza alcuna menzione dell`obbligo di pagamento del contributo all`Autorità e senza alcuna indicazione del Codice CIG – ha sostenuto l`illegittimità della propria esclusione poichè contraria ai principi di massima partecipazione e par condicio tra gli operatori economici. Il mancato pagamento del contributo sarebbe stato, infatti, indotto dall`erronea formulazione della disciplina di gara, priva del riferimento al contributo, nonchè dalla mancata attivazione da parte del Comune della procedura di attribuzione del Codice CIG presso il Sistema SIMOG.
Peraltro, il concorrente escluso ha evidenziato che, in ogni caso, il pagamento effettuato dal concorrente aggiudicatario provvisorio non avrebbe alcuna efficacia poichè privo delle caratteristiche necessarie e sufficienti ad identificare la procedura di gara, essendo sullo stesso riportato esclusivamente il codice fiscale del concorrente e non anche il Codice CIG che ne consentirebbe l`ascrivibilità alla procedura in questione.
Il caso sottoposto all`Autorità, con l`allegata richiesta di parere n. 92, riguarda, da un lato, l`obbligatorietà del pagamento del contributo dovutole ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l`affidamento dei contratti pubblici – anche nell`ipotesi in cui tale obbligo non sia previsto nella disciplina di gara ed il valore del contratto non sia determinato – dall`altro, la necessità che le Stazioni Appaltanti attivino la procedura di attribuzione del Codice CIG, mediante accreditamento presso il Sistema SIMOG.
Con specifico riferimento alla obbligatorietà di detto pagamento, l`Autorità ha più volte sostenuto che questo, ove dovuto, costituisce condizione di ammissibilità dell`offerta alla procedura di gara e non può venir meno neanche nell`ipotesi in cui non vi sia alcuna prescrizione in tal senso nella lex specialis, dal momento che gli operatori economici sono sempre e comunque tenuti ad effettuare tale pagamento, pena l`esclusione dalla procedura di gara.
Parimenti, non può essere motivo di esenzione da detto pagamento il fatto che il valore dell`appalto non sia determinato dalla lex specialis, poichè nessun tipo di esenzione contributiva sussiste in casi simili nè in capo alle Stazioni Appaltanti nè in capo agli operatori economici. Una delle “Risposte ai quesiti sui contributi in sede di gara”” (FAQ n. 29 consultabile sul sito internet dell`Autorità), infatti, disciplina espressamente tale fattispecie, disponendo che qualora l`importo a base di gara non sia indicato, la misura del contributo da versare avviene considerando l`importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008.
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Le Stazioni Appaltanti che intendano avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici – ovvero all`acquisizione di servizi e forniture – hanno l`obbligo di accreditarsi presso il Sistema SIMOG, per ottenere il Codice CIG, anche qualora l`importo a base d`asta non sia determinato.
Qualora le Stazioni Appaltanti non si siano accreditate presso detto sistema – oppure abbiano omesso di richiedere il Codice CIG o di indicarlo sulla documentazione di gara – dovranno procedere a pubblicare un avviso di rettifica.
Nel caso in esame, il Comune appaltante, non avendo proceduto in tal senso al momento dell`indizione della gara ed essendo oramai la procedura stessa giunta alla fase di aggiudicazione provvisoria – fase in cui non è più possibile ovviare all`omissione mediante la pubblicazione di un avviso di rettifica che comunichi ai concorrenti il Codice CIG – dovrà acquisire detto Codice presso il Sistema SIMOG e versare la relativa quota di contribuzione, anche se sono ormai scaduti i termini.
Il Comune appaltante dovrà poi comunicare il Codice CIG acquisito al concorrente aggiudicatario provvisorio, al fine di consentirgli di integrare la documentazione già prodotta in sede di partecipazione a comprova dell`avvenuto pagamento, con un`apposita autodichiarazione che, riportando i dati mancanti concernenti la gara, certifichi che il pagamento del contributo all`Autorità prodotto in sede di gara è stato effettuato esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione.
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Riguardo al caso di specie, l`Autoritàritiene che il provvedimento di esclusione adottato dal Comune appaltante nei confronti del concorrente sia conforme alla normativa di settore.