Nella sentenza del TAR Sicilia Palermo sez. III 2/9/2009 n. 1461 (in allegato), viene riproposta l`interpretazione dell`Autorità di vigilanza sui contratti pubblici resa più volte (*) e confermata, anche con specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d`impresa, in forza del parere per la soluzione delle controversie n. 125/2007.
In tale parere l`Autorità esprime l`avviso che l`obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l`importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata, in rapporto alle classifiche, dall`articolo 4 e dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000. Ciò poichè, come già chiarito nella determinazione n. 29/2002, il possesso del sistema di qualità non è requisito connesso all`importo dell`appalto, bensì è un requisito di classifica SOA
Per quanto attiene al possesso del requisito di qualità nelle associazioni temporanee di imprese – atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici – il consentire la partecipazione ad un appalto, per il quale viene richiesta ad esempio la classifica III (fino a euro 1.032.913) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I (fino a euro 258.228) e II (fino a euro 516.457) non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata.
Ne consegue che le imprese riunite di cui al citato esempio, qualora con le iscrizioni da ciascuna possedute coprano l`importo dell`appalto, possono essere ammesse alla gara, anche se prive del requisito di qualità non prescritto nelle suddette classifiche.
Diversamente argomentando, le imprese qualificate nelle classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualità, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla classifica II, vanificando così l`istituto dell`associazione temporanea di imprese.
(*) deliberazioni n. 182/2003; n. 241/2003; n. 27/2004;
parere per la soluzione delle controversie n. 220/2008.