Sulla G.U. n. 292 del 15/12/2010 è stato pubblicato il DPR 5 ottobre 2010 , n. 214 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”” (cfr. allegato).
Il regolamento apporta alcune modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162 conseguenti alle modifiche della Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.
Si ricorda che la direttiva n. 2006/42/CE riguarda sia le macchine che gli ascensori: le modifiche ai due diversi ambiti sono state recepite dal Governo italiano separatamente.
Il presente DPR sugli ascensori, pubblicato alla metà di dicembre scorso, è entrato in vigore il 30 dicembre 2010.
Il regolamento in oggetto individua, nell`ambito di applicazione, per gli apparecchi di sollevamento, una soglia di velocità di spostamento, escludendo dal campo di applicazione quelli la cui velocità non supera 0,15 m/s.
Dall`ambito di applicazione del regolamento sono esclusi, tra gli altri, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, le scale mobili ed i marciapiedi mobili. Resta confermata l`esclusione degli ascensori da cantiere.
Rimangono invariati gli articoli del DPR 162/99 sui requisiti essenziali di sicurezza, sulla procedura di valutazione della conformità, sulla marcatura CE, sul controllo di mercato e sugli organismi di certificazione.
Nel caso di ascensori e montacarichi in servizio privato (cfr. art. 4 che modifica l`art. 11 del DPR 162/99) nonchè di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/sec, in servizio privato, rimangono valide le disposizioni circa la messa in esercizio, le verifiche periodiche, le verifiche straordinarie, la manutenzione, il libretto e la targa, i divieti.
Tutte queste disposizioni non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/sec:
a)per miniere e per navi;
b)aventi corsa inferiore a 2 m;
c)azionati a mano;
d)che non sono installati stabilmente;
e)che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.