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In Gazzetta Ufficiale il D.M. del 30 aprile 2009 sulla rilevazione dei prezzi medi per l`anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all`8%, relative all`anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi

Archivio, Opere pubbliche

Pubblicato il Decreto Ministeriale relativo alle variazioni dei prezzi dei materiali

13 Maggio 2009
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2009 è stato pubblicato il decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato 1) che renderà possibile il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti subiti da taluni materiali da costruzione nel 2008.
PREMESSA – IL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE N. 162, CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 211
Nel corso del 2008, i prezzi di taluni materiali da costruzione hanno fatto registrare incrementi repentini, incidendo fortemente nei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti ed imprese esecutrici.
Al fine di tener conto di tali improvvise oscillazioni, il Governo, anche a seguito dell`azione dell`ANCE, ha avvertito l`esigenza di prevedere una disciplina specifica per i lavori eseguiti e contabilizzati nel 2008, che consentisse di rispondere in modo adeguato alle esigenze del settore.
è stato quindi adottato il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla 22 dicembre 2008, n. 201 (allegato 2) che ha introdotto alcune deroghe alla disciplina ordinaria in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione (di cui all`art. 133, commi 4, 5 e 6 e dell`art. 253, comma 24 del D.Lgs. n. 163/2006), sintetizzabili come segue:
a) la rilevazione dei prezzi avviene su base semestrale e riguarda le variazioni dei prezzi dei materiali superiori all`8% per l`anno 2008;
b) la rilevazione non è più ancorata al verificarsi di circostanze eccezionali;
c) la compensazione è effettuata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel 2008 le variazioni di prezzo, rispetto alla data dell`offerta, eccedenti l`8%, se riferite esclusivamente al 2008, ed eccedenti il 10% complessivo, se riferite a più anni;
d) le variazioni non trovano applicazione laddove sia accertato un ritardo nell`andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale, addebitabile all`impresa. Si prevede che in caso di ritardo nell`esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma contrattuale, l`accertamento del ritardo imputabile all`appaltatore sia effettuato, ove possibile, dal collaudatore in corso d`opera ovvero dal responsabile del procedimento e che comunque l`appaltatore possa ottenere la compensazione, rilasciando garanzia fideiussoria pari all`importo dell`adeguamento. Si tratta anche in questo caso di un contemperamento, richiesto dall`ANCE, rispetto alla previsione iniziale del decreto legge, secondo cui in caso di ritardo sui lavori, la compensazione non poteva essere riconosciuta in ogni caso;
e) per le lavorazioni contabilizzate prima del 2008 trovano applicazione i decreti già emanati dal Ministero e le relative variazioni da essi accertate;
f) in caso di insufficienza delle risorse previste in via ordinaria (somme a disposizione nel quadro economico del progetto o ribassi d`asta) le amministrazioni aggiudicatrici possono rimodulare la programmazione dei lavori, aggiornando l`elenco annuale dei lavori;
g) è infine previsto, in caso di insufficienza anche delle risorse ottenibili tramite rimodulazione, il ricorso ad un fondo ad hoc istituito presso il Ministero con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2009; le modalità di accesso a detto fondo dovranno essere stabilite con apposito decreto, nel rispetto dei principi della parità di accesso tra piccole, medie e grandi imprese, nonchè della proporzionalità per gli aventi diritto nell`assegnazione delle risorse.
IL DECRETO MINISTERIALE 30 APRILE 2009
In attuazione della normativa di cui al D.L. n. 162/2008, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto 30 aprile 2009, i cui contenuti sono così riassumibili.
L`articolo 1 del decreto ministeriale indica:
· nell`allegato 1, i prezzi medi per l`anno 2007 relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali dei prezzi superiori all`8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell`anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all`anno 2007;
· nell`allegato 2, i prezzi medi per il primo semestre 2008 relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali dei prezzi superiori all`8%, verificatesi nel secondo semestre 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell`anno 2008;
· nell`allegato 3, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi – già indicati nell`allegato 1 – per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, e le variazioni percentuali eccedenti il 10%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all`anno 2003, 2004, 2005 e 2006;
L`articolo 2 richiama, infine, i limiti di copertura finanziaria per le compensazioni in esame, già fissati dall`art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del D.L. n. 162/2008 (vedi sopra lettere f) e g) della presente news).
* * *
Circa la determinazione delle compensazioni spettanti in base alla normativa in esame, trova applicazione quanto previsto dall`art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 162/2008, cui si è fatto già cenno (vedi sopra lettera c) della presente news).
In ragione di ciò, ed anche in base alle tabelle allegate al decreto ministeriale in commento, risulta che la compensazione sarà determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo e nel secondo semestre 2008, le variazioni di prezzo:
– eccedenti l`8%, qualora l`offerta sia stata presentata nel 2007 ovvero nel primo semestre 2008 (in quest`ultimo caso, la compensazione sarà applicata con riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre 2008);
– eccedenti il 10% complessivo, qualora l`offerta sia stata presentata nell`arco temporale compreso fra il 2003 ed il 2006.

Si ricorda, infine, che, l`istanza per ottenere la compensazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale in esame (9 maggio 2009) ossia entro l`8 giugno 2009. A tal fine, si allega un fac-simile di istanza di compensazione (allegato 3).

2377-Allegato 3 – Istanza Decreto prezzi materiali.pdfApri

2377-Allegato 2 – Stralcio DL 162-2008.pdfApri

2377-Allegato 1 – Decreto caro prezzi.pdfApri
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