Un`impresa chiede il parere dell`Autorità l`istanza contestando l`esclusione disposta nei propri confronti dalla S.A. con la motivazione che la garanzia provvisoria prodotta era stata modificata, relativamente alla data di presentazione dell`offerta, con l`inserimento fatto a mano di una correzione di tale data, senza la sottoscrizione a margine della società assicuratrice.
A riscontro dell`istruttoria procedimentale svolta dall`Autorità, la S.A. ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione adottato, evidenziando che il disciplinare di gara, prescriveva che “qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo (……data di presentazione dell`offerta……) dovrà, pena l`esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo. .
La polizza assicurativa prodotta dalla impresa esclusa presentava, invece, una correzione inserita a mano nella data di presentazione dell`offerta non controfirmata dalla società assicuratrice, risultando pertanto in palese contrasto con la richiamata prescrizione della lex specialis di gara.
* * * * * * *
Quanto sopra premesso, l`Autorità nell`allegato parere n. 32/2009, ritiene il provvedimento di esclusione adottato dalla S.A. nei confronti dell`impresa conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, alle quali l`Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione.
2380-Parere 32 – 2009.pdfApri