Un Comune appaltante chiede il parere dell`Autorità, rappresentando di aver proceduto, in sede di gara, all`esclusione di alcune imprese concorrenti che non avevano prodotto il DURC in corso di validità, come richiesto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito.
Il Comune istante ha motivato tale esclusione sostenendo che per “DURC in corso di validita””` debba intendersi solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto da una Circolare INAIL (n. 7/2008).
Successivamente, a seguito di ricorsi pervenuti da parte delle altre ditte concorrenti escluse con la medesima motivazione, il Comune ha eseguito ulteriori approfondimenti sulla normativa e sulle disposizioni emanate in merito, ritenendole tuttavia non univoche e poco chiare.
Il Comune ha chiesto, quindi, all`Autorità di indicare la normativa applicabile alla fattispecie rappresentata e, in particolare: a) se il DURC abbia validità trimestrale o mensile; b) se detta validità debba farsi decorrere dalla data di rilascio del certificato oppure dalla data in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti; c) se può procedere all`aggiudicazione della gara ovvero alla riammissione delle imprese escluse.
L`Autorità esprime il proprio orientamento dopo aver effettuato nel parere n. 31, recentemente depositato edal quale ad ogni buon fine si rimanda, un`approfondita ed utile ricostruzione sistematica delle molteplici indicazioni fornite, nel tempo su questo tema, da un complesso di disposizioni – normativa primaria e secondaria – spesso di differente natura e di diverso ambito applicativo.
Secondo l`Autorità l`utilizzo del DURC negli appalti pubblici è da includersi tra le ipotesi di validità mensile, con l`ulteriore precisazione che tale documento di validità mensile è comunque legato allo specifico appalto ed è limitato alla fase per la quale lo stesso è stato richiesto, per cui non è utilizzabile per altri appalti o per altre fasi del medesimo appalto.
Alla luce del richiamato quadro normativo e della soluzione interpretativa proposta dall`Autorità, si può, pertanto, concludere nel senso che, nel caso in esame, trattandosi di un appalto pubblico, il DURC ha validità mensile e che tale validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.