L`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sollecitata da problematiche inerenti alla dichiarazione di “buon esito”” da riportare nel certificato di esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 7 dell`articolo 22 del Regolamento di cui al DPR n. 34/2000, ancora vigente, con l`allegata determinazione n. 6, resa nota soltanto in questi giorni, fornisce gli opportuni chiarimenti.
Come è noto il citato articolo 22 prevede che i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito………………che i certificati di esecuzione dei lavori devono contenere l`espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente econ buon esito; …………… che, ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l`attestato dell`autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, riguardo al buon esito degli interventi eseguiti””.
Da dette disposizioni regolamentari deriva che è indispensabile riportare nei certificati di esecuzione dei lavori l`espressa dichiarazione di buon esito dei lavori stessi, affinchè le SOA possano disporre di documenti, dai quali desumere con assoluta certezza gli elementi utilizzabili per il rilascio dell`attestato di qualificazione.
L`Autorità precisa che la dichiarazione di buon esito si riferisce all`aspetto prettamente tecnico dell`esecuzione a regola d`arte delle lavorazione previste, estendendosi tuttavia anche al rapporto di assoluta correttezza che l`esecutore deve garantire nei confronti del committente. Questi, infatti, con tale dichiarazione esprime un giudizio che investe non solo gli aspetti tecnici ed amministrativi, ma anche il complessivo operato dell`impresa sul piano dell`esecuzione a regola d`arte dell`opera.
Pertanto, la facoltà di non apporre sul certificato dei lavori la dichiarazione di buon esito costituisce una indubbia prerogativa del committente; tuttavia, il corretto esercizio di detta facoltà presuppone l`adozione di una serie di misure e provvedimenti tra loro consequenziali, ben definiti dalla normativa vigente, finalizzati a registrare il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell`impresa, allorchè tale inadempimento comprometta la buona riuscita dei lavori.
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Con particolare riferimento ai lavori eseguiti sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, i relativi certificati rilasciati da committenti diversi dall`Autorità preposta alla loro tutela dovranno contenere due distinte dichiarazioni di buon esito:
* la prima, resa dal committente, riguarda prettamente l`aspetto tecnico dell`esecuzione e le modalità di espletamento del rapporto contrattuale tra committente ed esecutore;
* la seconda, resa dall`Autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, si riferisce soltanto all`idoneità dell`impresa ad utilizzare i certificati di esecuzione dei lavori per acquisire la qualificazione nelle categorie che descrivono gli interventi sui beni immobili tutelati (OG2 , OS 2, OS 25) e per partecipare a successive ed analoghe procedure di appalto.
Qualora detta Autorità coincida con il committente, il suo attestato di “buon esito”” assolve ad entrambe le suddette funzioni e non si pongono problemi di distinzione degli ambiti di responsabilità.
Qualora, invece, detta Autorità intervenga in un procedimento d`appalto gestito da altro committente, il suo attestato di buon esito costituisce una sorta di “nulla osta”” per la qualificazione e non implica a proprio carico responsabilità di altro genere, che restano in capo al committente stesso.