La questione esaminata dalla V Sezione del Consiglio di Stato nell`allegata sentenza n. 4378/2008 riguarda un appalto-concorso per l`affidamento di lavori, con il criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, al quale hanno partecipato soltanto due concorrenti.
Il concorrente risultato secondo ha proposto ricorso al TAR sostenendo l`illegittimità` dell`aggiudicazione a quello vincitore, che invece avrebbe dovuto essere escluso per aver presentato un`offerta in aumento rispetto alla base d`asta, in violazione delle disposizioni del bando.
Anche l`aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la mancata esclusione dell`altra impresa.
Il Tar ha disatteso il ricorso incidentale ed accolto il ricorso principale, avverso il quale l`impresa soccombente ha proposto appello.
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Il C.d.S. ha ritenuto l`appello fondato e meritevole di accoglimento; il punto centrale del suo giudizio poggia sull`interpretazione da dare alle prescrizioni del bando che disciplinano la base d`asta, la sua composizione e le modalità di presentazione dell`offerta economica.
In particolare, il bando in questione prevedeva che “l`importo globale a base d`asta è stabilito in Euro……… comprensivo degli oneri della progettazione esecutiva, degli oneri della sicurezza pari a Euro………, nonchè degli oneri per l`espletamento delle procedure espropriative, ivi comprese le somme da liquidare alle ditte e/o ai soggetti espropriandi. L`importo sopra indicato è presunto e sarà definito dal concorrente in fase di stesura del progetto esecutivo. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all`importo globale a base d`asta come sopra stabilito””.
Per il C.d.S. il bando in questione non si presta ad alcuna interpretazione. La puntuale individuazione dell`importo globale a base d`asta, nonchè di alcune voci che lo compongono – tra cui vi sono gli oneri per la sicurezza – ed il riferimento a tale importo globale, nel divieto di presentazione di offerte in aumento, non giustifica alcuna diversa interpretazione che non sia quella che si rinviene dal significato letterale delle parole, in base al quale, nel computo della base d`asta complessiva non è consentito espungere il valore degli oneri di sicurezza (i quali sono, invece, espressamente inclusi).
L`impresa aggiudicataria quindi, avendo presentato un`offerta economica inferiore a quella della base d`asta complessiva, non ha violato la prescrizione del bando che vietava le offerte in aumento.
Per quanto riguarda l`offerta dell`aggiudicatario che, in ogni caso, contiene un importo relativo agli oneri di sicurezza, inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti indittivi, il Collegio giudicante ritiene che lo stesso bando indicava come presunto l`importo individuato quale basa d`asta (comprensiva anche degli oneri di sicurezza), e rimetteva al singolo offerente la definizione di tale importo in fase di stesura del progetto esecutivo.
Come è noto, l`appalto-concorso, da aggiudicarsi all`offerta economicamente più vantaggiosa, affida ai concorrenti la stesura del progetto definitivo ed all`aggiudicatario quella del progetto esecutivo. Il C.d.S. ritiene, pertanto, logico per che gli oneri relativi alla sicurezza vadano rapportati a tali progetti in corso di redazione. Si può verificare, infatti, che le varianti migliorative, inserite durante la progettazione definitiva ed esecutiva, possano determinare un`attenuazione degli oneri stessi rispetto all`importo indicativamente riportato nel progetto preliminare messo a concorso.
Conseguentemente, l`indicazione nell`offerta di oneri per la sicurezza in misura inferiore rispetto a quanto indicativamente specificato dagli atti indittivi non si traduce in un inammissibile ribasso relativamente agli oneri stessi, bensì in una loro concreta determinazione rispetto ai contenuti specifici dell`offerta.
è compito quindi della Stazione appaltante valutare le offerte (tecniche ed economiche) e verificare la congruità anche degli oneri di sicurezza individuati dalle singole partecipanti.