L`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in un recente parere, torna a fornire chiarimenti sulle attestazioni SOA, con verifica triennale scaduta al momento della presentazione dell`offerta, e sulle norme che disciplinano l`uso dell`avvalimento dei requisiti in sede di gara
L`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con l`allegato parere n. 227, depositato lo scorso 28 ottobre, torna ad esprimersi sulla verifica triennale scaduta al momento della presentazione dell`offerta e sull`avvalimento dei requisiti in sede di gara.
Verifica triennale
Il caso sottoposto al parere dell`Autorità riguarda quello di un`impresa, aggiudicataria dei lavori, che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risulta in possesso di attestazione SOA con verifica triennale già scaduta e rinnovata dalla SOA successivamente a detta data.
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Come è noto, la durata dell`efficacia dell`attestazione è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonchè dei requisiti di capacità strutturale di cui all`art. 15-bis del DPR n. 34/2000. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di validità dell`attestazione, l`impresa che intende rinnovarla deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un`altra autorizzata (art. 15, co. 5, del DPR n. 34).
Il rinnovo dell`attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell`attestazione, dovendo la SOA compiere un`attività istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione (art. 15-bis, co. 7, del DPR n. 34); i relativi effetti decorrono immediatamente dalla data della comunicazione della SOA all`impresa.
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Per quanto riguarda la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, occorre preliminarmente osservare che un`impresa con attestazione SOA scaduta è, di fatto, priva del documento comprovante il possesso dei prescritti requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l`affidamento dei lavori pubblici.
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l`impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell`appalto; tanto è vero che in sede di istruttoria documentale del caso in esame, l`Autorità ha ritenuto del tutto irrilevante la dichiarazione della SOA, prodotta dall`impresa istante, sull`avvenuta conclusione dell`istruttoria per la verifica triennale e sull`imminente emissione della relativa attestazione.
Pertanto, l`impresa con attestazione scaduta alla data di apertura delle offerte deve essere esclusa dalla gara e la Stazione appaltante deve procedere all`annullamento dell`aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente nuova aggiudicazione.
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Avvalimento dei requisiti in sede di gara
Nel caso sottoposto al parere dell`Autorità, l`impresa istante lamenta la mancata esclusione dalla gara di un`impresa ausiliata, ritenendone illegittima la partecipazione per aver dichiarato di avvalersi, ai sensi dell`art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di quattro categorie in possesso dell`impresa ausiliaria, in violazione del comma 6 dello stesso articolo.
L`Autorità precisa che il primo periodo del comma 6 richiamato dall`impresa istante dispone sì che “per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione””, ma nel senso che non è possibile per l`ausiliata avvalersi di più ausiliarie per una medesima categoria e non nel senso che sia precluso all`ausiliata di avvalersi di una stessa ausiliaria per più requisiti o categorie.
Il secondo periodo dello stesso comma prevede anche, come eccezione alla regola, che “il bando di gara può ammettere l`avvalimento di più imprese ausiliarie, in ragione dell`importo dell`appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all`art. 40, co. 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell`attestazione in quella categoria””.
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