* * * * * * *
Queste, in sintesi, le indicazioni fornite dall`Autorità alle SOA nel comunicato n. 54, con riferimento agli articoli del DPR 34/2000 interessati dal “beneficio”” introdotto dalla novella norma.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (art. 18 del DPR 34/2000)
* Cifra d`affari – Dotazione di attrezzature tecniche – Organico medio annuo – Il miglior quinquennio economico, scelto dall`impresa, deve essere unico:i valori di detti requisiti devono, pertanto, riferirsi tutti alle medesime annualità scelte, anche non consecutive.
N.B. L`Autorità richiama la massima attenzione sul fatto che la valutazione distinta dei singoli cinque anni migliori relativamente a ciascuno di questi tre requisiti comporterebbe una modifica radicale dei criteri applicativi contenuti nel DPR 34, tale da stravolgere l`attuale sistema di qualificazione.
* Capacità economica e finanziaria (art. 18, co. 2, lett. c) – Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio,il capitale netto di valore positivoè riferito all`ultimo bilancio approvato e depositato. N.B. In ogni caso, per “ultimo bilancio”” non può mai intendersi il “più recente”” dei bilanci utilizzati nell`ambito del miglior quinquennio prescelto.
* Attrezzatura tecnica (art. 18, co. 8) – Il valore degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria e di noleggio e degli ammortamenti figurativi devono essere calcolati prendendo in considerazione le relative quote ricadenti in ciascun anno del quinquennio prescelto.
* Costo del personale dipendente (art. 18, co. 11) – I versamenti effettuati all`INPS, all`INAIL e alle Casse Edili devono essere quelli relativi al quinquennioprescelto.
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE (art. 19 del DPR 34/2000)
* Capitale netto (art. 19, co. 1, lett. a) – Limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio,il capitale netto, di valore positivo,è riferito all`ultimo bilancio approvato e depositato.
* Indice di liquidità (art. 19, co. 1, lett. b) – Deve riferirsi all`ultimo bilancio approvato e depositato.
* Reddito netto di esercizio (art. 19, co. 1, lett. c) – Deve essere di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre e va desunto dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati.
* Cifra d`affari media annuale – è la cifra di affari in lavori realizzata con attività diretta ed indiretta, svolta nei prescelti, migliori cinque anni del decennio, per un importo non inferiore al 100% dell`importo richiesto nelle varie categorie (art. 18, co. 2, lett. b) del DPR 34).
CATEGORIA OS 2 (di cui all`allegato “a”” al DPR 34/2000)
Ai fini della dimostrazione dell`adeguata idoneità tecnica, ai sensi dell`art. 4 del DM 294/2000, in analogia a quanto applicato alle altre categorie di lavori, l`Autorità ritiene che:
* per quanto riguarda l`art. 4, co. 1, lett. b) [avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di lavoriper un importo complessivo non inferiore al 90% dell`importo richiesto] i lavori sono quelli riferiti al decennio antecedente la data della sottoscrizione stessa;
* per quanto riguarda l`art. 4, co. 1, lett. c) [avvenuta esecuzione, con riferimento all`importo richiesto, di lavori per importo complessivo non inferiore a: 1/3 nell`ultimo dei cinque anni; 50% negliultimi due dei cinque anni; 60%; negli ultimi tre dei cinque anni] i lavori da utilizzaresono rispettivamente quelli relativi alla migliore annualità o alla somma delle due migliori annualità o alla somma delle tre migliori annualitàdi dettodecennio, anche non consecutive.
VERIFICA TRIENNALE
L`Autorità precisa che le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano alla verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti alla data del 17 ottobre 2008.
Pertanto, per la dimostrazione dei requisiti richiesti in sede di verifica, occorre fare riferimento esclusivamente al quinquennio antecedente la data di scadenza del termine triennale e non ai cinque migliori anni dell`ultimo decennio.
* * * * * * *
Applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di attestazione in corso, per i quali non sia stata ancora rilasciata l`attestazione alla data di entrata in vigore del terzo decreto correttivo (17 ottobre 2008). Possibilità di stipulare contratti integrativi sulla base della nuova normativa
* Contratti di attestazione in corso al 17 ottobre 2008
Le imprese interessate devono richiedere espressamente alla SOA di applicare la norma transitoria. In tal caso, la SOA deve effettuare la traslazione, ad ogni effetto di legge, della data di stipula del contratto in corso al 17 ottobre 2008 e, quindi, il decennio (lavori) e il miglior quinquennio (cifra d`affari, attrezzature tecniche, organico medio annuo) sono entrambi riferiti al decennio antecedente tale data.
* Attestazioni già rilasciate al 17 ottobre 2008
Le imprese possono fare richiesta di variazione di classifiche e/o di integrazione di categorie – “beneficiando”” del maggiore arco temporale e senza dover procedere ad un rinnovo completo dell`attestazione – utilizzando i lavori eseguiti nell`ultimo decennio antecedente la data della richiesta stessa, a condizione che rimanga invariato il quinquennio economico di riferimento, ossia i requisiti (cifra d`affari, costo delle attrezzature e costo del personale) posseduti dall`impresa in sede di rilascio dell`attestazione originaria.
In tal caso, l`attestazione con le intervenute variazioni e/o integrazioni mantiene la scadenza originaria e l`impresa deve versare alla SOA il corrispettivo determinato secondo le formule CNC (Corrispettivo Nuova Categoria) e CIC (Corrispettivo Incremento Classifica) di cui all`allegato “e”” del DPR 34.
Resta ovviamente ferma la possibilità per le imprese di procedere al rinnovo dell`attestazione utilizzando i criteri previsti dalla norma transitoria. La nuova attestazione avrà scadenza quinquennale, salvo verifica triennale, secondo le regole generali.