La Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2008 pubblica la deliberazione 10 settembre 2008 dell`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante il regolamento che disciplina l`accesso ai documenti dalla stessa formati o stabilmente detenuti, regolamento che sostituisce quello adottato con la precedente deliberazione del 31 agosto 2000.
L`allegato regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dall`Autorità; individua i soggetti legittimati all`accesso; precisa quali sono i documenti esclusi dall`accesso per motivi di: riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, di ordine e sicurezza pubblica, di segretezza e riservatezza dell`Autorità, nonchè di tutela delle relazioni internazionali; indica le categorie di documenti amministrativi per le quali l`accesso viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse; regolamenta le modalità della richiesta di accesso ai documenti e del suo accoglimento e le modalità di accesso ai documenti informatici.
L`Autorità, a corredo della propria deliberazione, propone anche due modelli di istanza di accesso a detti documenti: uno per la richiesta di visione, l`altro per la richiesta di copia
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Per quanto riguarda in particolare il differimento dell`accesso ai documenti amministrativi di cui all`articolo 6 del Regolamento in parola, si ritiene opportuno segnalare che:
– nelle procedure di affidamento relative a lavori, servizi e forniture, l`accesso è differito nei termini di cui al collegato articolo 13, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni;
– per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l`accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria;
– l`accesso può essere differito per salvaguardare specifiche esigenze dell`Autorità, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell`azione amministrativa;
– l`atto che dispone il differimento della procedura di accesso ne deve indicare anche la durata;
– l`accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.