Una deliberazione dell`Autorità rapporta il contributo dovutole dalle Stazioni appaltanti, dal prossimo 1° settembre, non all`importo del singolo lotto - come avviene per gli operatori economici - ma a quello dell`importo totale posto a base di gara
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Con la deliberazione 30 luglio 2008, (in allegato) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 dello scorso 19 agosto, l`Autorità prende atto che, per effetto della innovazione introdotta dal citato comma della deliberazione 24 gennaio 2008, si è registrata una diminuzione dell`onere contributivo a carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti, che frequentemente ricorrono a gare articolate in lotti.
L`Autorità, proseguendo nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, nel caso di gare per lotti, ha ritenuto opportuno modificare le modalità che dovranno essere osservate dalle stazioni appaltanti, confermando, invece, quelle che dovranno essere osservate dai soggetti economici.
Conseguentemente, il menzionato comma 4 dell`articolo 3 della deliberazione 24 gennaio 2008 è soppresso ed è sostituito dal seguente:
“4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l`importo totale posto a base di gara ai sensi dell`art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.“.
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