Disciplina dei riposi settimanali e regime sanzionatorio per il mancato rispetto delle relative disposizioni normative sono l'oggetto della nota del Ministero del lavoro n. 19428/09
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la nota protocollo n. 19428/09, ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai criteri di calcolo della sanzione per omessa fruizione del riposo settimanale.
Preliminarmente, l’allegata nota, nel richiamare l’art. 9 del D.Lgs. n. 66/03 così come modificato dalla L. n. 133/08, ha ricordato che “il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del citato decreto”.
Tale periodo deve essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; ciò sta a significare che il lavoratore, salvo deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, ha diritto a due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell’arco temporale di quattordici giorni, fermo restando che lo stesso riposo settimanale può essere usufruito in un giorno diverso dalla domenica.
L’organo ispettivo, pertanto, deve verificare il rispetto delle suddette disposizioni partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale usufruito dal lavoratore e a controllare, effettuando una indagine a ritroso per il periodo oggetto di verifica, se nei tredici giorni antecedenti lo stesso lavoratore abbia goduto di almeno un altro giorno di riposo.
Con riferimento all’aspetto sanzionatorio, il Dicastero ricorda che la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66/03 e s. m. è punita con una sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione, per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione che, di norma, non è superiore a quattro mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi che possono elevarlo a sei mesi oppure a 12 mesi.
In virtù di quanto sopra, con un’esemplificazione, a cui si fa rinvio per maggiore chiarezza, la nota conclude precisando che una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamento, danno comunque luogo ad una sola sanzione.
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