Il superamento del limite di 36 mesi di Cigs in un quinquennio è possibile quando il contratto di solidarietà è utilizzato come strumento alternativo alla mobilità
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 1879/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/84, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/84, da parte di imprese che abbiano nell’arco del quinquennio già fruito del limite massimo di 36 mesi di integrazione salariale.
Al riguardo, il Dicastero ha ricordato inizialmente che “per ciascuna unità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possano avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali siano stati concessi, compresa quella prevista per i contratti di solidarietà e computando, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato”.
Il termine dei trentasei mesi, di cui al co. 9, dell’art. 1, della legge n. 223/91, non costituisce, però, un limite inderogabile; è la stessa legge, infatti, che ne prevede il suo superamento.
Si tratta in particolare di:
– casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità, di cui all’art. 1, co. 3 della legge n. 223/91, per i quali è prevista una durata massima di 48 mesi;
– ipotesi in cui l’impresa sia ammessa a procedure concorsuali, di cui all’art. 3 della legge n. 223/91;
– casi di stipulazione di contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
– casi di proroga dei sopra detti contratti di solidarietà, di cui dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
La ratio del superamento del limite dei 36 mesi di Cigs in un quinquennio è deducibile dalla volontà del legislatore di impedire che vengano preclusi validi piani e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionale.
In merito, la nota ministeriale ricorda, altresì, che la determinazione delle condizioni e delle modalità per il superamento del limite dei 36 mesi, funzione che precedentemente spettava al CIPI, oggi rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro.
In virtù di quanto sopra, il Dicastero, con D.M n. 46448/09, ha disposto alcune semplificazioni per le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà. Infatti, per un’ impresa che abbia già fruito dei 36 mesi di integrazione salariale, a qualunque titolo, nel quinquennio, e che intenda far ricorso alla stipula di un contratto di solidarietà come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, di cui all’articolo 4 della legge n. 223/91, il tetto massimo dei 36 mesi nel quinquennio potrà essere superato.
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