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L`Aula ha approvato il provvedimento che rivede la L. 196/2009 per renderla coerente con le regole dell`UE. Tra gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, previsto il Documento di economia e finanza contenente il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma. Confermati i DDL di Stabilità e Bilancio.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL di modifica della Legge di contabilità: dalla Camera dei Deputati il primo via libera.

14 Febbraio 2011
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge recante””Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall`Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri“ (DDL 3921/C – Relatore l`On. Pier Paolo Baretta del Gruppo parlamentare PD) con modifiche al testo iniziale.
Il provvedimento contiene modifiche alla L. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall`Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e di avvio, a partire da gennaio 2011, del semestre europeo.
Tra le norme del testo come modificato si segnalano, in particolare le seguenti:
Viene modificato l`art. 9 della legge 196 sui Rapporti con l`Unione europea in tema di finanza pubblicacon la previsione che il Programma di stabilità e convergenza (PSC) e il Programma nazionale di riforma (PNR) siano presentati al Consiglio dell`Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull`attuazione del patto di stabilità e crescita. Inoltre, viene previsto che gli atti e i documenti adottati dalle istituzioni comunitarie nell`ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, siano trasmessi dal Governo alle Camere e che il Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell`Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonchè delle loro implicazioni per l`Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
Vengono introdotte modifiche agli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio di cui all`art. 7 della legge 196. Al riguardo, viene prevista la presentazione alle Camere:
– entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF) sostitutivo dell`attuale Decisione di finanza pubblica (DFP), nel quale sono contenuti lo Schema del Programma di stabilità e lo schema di Programma nazionale di riforma;
– entro il 20 settembre, della Nota di aggiornamento del DEF;
– entro il 30 giugno, del disegno di legge di assestamento;
– entro il 15 ottobre di ogni anno dei disegni di legge di stabilità e di bilancio;
– degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblicaper i quali non viene più prevista la data di presentazione fissata ora dalla L. 196 al mese di febbraio.
Vengono, invece, eliminati dall`elenco degli strumenti di programmazione la Decisione di finanza pubblica e la Relazione sull`economia e la finanza pubblica i cui contenuti sono interamente assorbiti dal DEF.
Viene, inoltre, integrato, l`articolo 8 della legge 196 sul coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali con l`attribuzione alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica del compito di valutare nel mese di marzo gli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle amministrazioni locali, al fine dell`espressione di un preventivo parere al Governo entro il 5 aprile. A tal fine, viene, inoltre, previsto l`obbligo per il Governo di trasmettere alla Conferenza ed alle Camere, entro il 25 marzo, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici indicati nel DEF.


Viene prevista una disciplina dettagliata dei contenuti del Documento di economia e finanza articolata in tre sezioni. Al riguardo, viene, tra l`altro, previsto che in allegato al DEF sono indicati:
– gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
– il programma predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 1 della L.443/2001 per l`individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
– un documento, predisposto dal Ministro dell`Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall`Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi.
Inoltre, viene previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico è tenuto a trasmettere alle Camere, ad integrazione del DEF, entro il 10 aprile dell`anno successivo a quello di riferimento, un`unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale nonchè alla ripartizione territoriale degli interventi mentre il Ministro dell`Economia e della Finanza, entro il 30 giugno di ogni anno, è tenuto a trasmettere alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d`anno.
Viene, altresì, disciplinato nel dettaglio il contenuto della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Al riguardo, viene, tra l`altro, previsto che qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, il Governo, in attuazione dell`art. 5 della L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione), invia, entro il 10 settembre, alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, ed alle Camere, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici indicati nel DEF. Inoltre, viene previsto che in apposita sezione del quadro riassuntivo allegato alle relazioni programmatiche della Nota di aggiornamento è esposta la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell`opera e dell`ammontare utilizzato. Al riguardo, i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell`Economia e delle Finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione del suddetto allegato.
Vengono introdotte modifiche alla disciplina del controllo sulla finanza pubblica di cui all`art. 4 della L. 196 con la previsione, tra l`altro, dell`intervento dell`ISTAT, su richiesta delle Camere, per la fornitura di dati ed elaborazioni necessari all`esame dei documenti di finanza.
Viene, inoltre, abrogato l`art. 12 della L. 196 che prevedeva la predisposizione della Relazione sull`economia e la finanza pubblica e viene prevista l`istituzione, entro 30 giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di una Commissione che valuti le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale Commissione è tenuta a trasmettere al Ministro dell`Economia e delle Finanze, entro sei mesi dalla sua costituzione, una Relazione in cui dà conto dell`attività svolta ed il Ministro invia poi alle Camere la medesima Relazione per l`espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Con riguardo alle ulteriori modifiche a disposizioni della L. 196/2009, viene, in particolare, prevista una proroga da 12 a 18 mesi del termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l`efficienza e l`efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche di cui all`art. 30 della L. 196. Analogamente viene previsto con riferimento all`esercizio della delega al Governo per il potenziamento dell`attività di analisi e va lutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all`art. 49 della medesima L. 196.
Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo passa ora alla lettura del Senato.
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