è stato assegnato alla Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province autonome, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”” (
Atto n. 317– Relatori gli On. Massimo Enrico Corsaro del Gruppo parlamentare PdL e Francesco Boccia del Gruppo parlamentare PD) per l`espressione del parere al Governo, da rendersi entro l`11 marzo p.v..
Lo Schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2010, costituisce il “quinto decreto attuativo”” della L. n.42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) dopo l`approvazione del D.Lgs 85/2010 sul federalismo demaniale (“primo decreto attuativo””), il D.Lgs 156/2010 sull`Ordinamento di Roma capitale (“secondo decreto attuativo””), e il D.Lgs sui fabbisogni standard di comuni, Province e città metropolitane (c.d. “terzo decreto attuativo) e lo Schema di D.Lgs in materia di federalismo fiscale municipale (c.d. “quarto decreto attuativo””, attualmente al riesame del Parlamento su invito del Capo dello Stato, si veda, al riguardo, precedente del 21 febbraio 2011).
Il testo è suddiviso in Capi relativi all`autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, all`autonomia di entrata delle Province, alla perequazione ed alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, un ulteriore Capo riguarda le norme finali ed abrogazioni.
Riguardo all`autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, viene prevista, tra l`altro, la rideterminazione, dal 2012, dell`addizionale regionale all`IRPEF, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme per il Federalismo e con il Ministro per i Rapporti con le Regioni, da adottarsi entro il 30 giugno 2011, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da assicurare al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione, soppressa dal 2012, all`accisa sulla benzina.
All`aliquota così rideterminata si aggiungeranno, dal 2014, le percentuali relative alla maggiorazione dell`aliquota dell`addizionale regionale all`IRPEF.
Con il decreto sopra indicato saranno, inoltre, ridotte le aliquote dell`Irpef di competenza statale, con l`obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.
Viene, altresì, disposto che a ciascuna Regione spetta una compartecipazione al gettito dell`imposta sul valore aggiunto (IVA). Al riguardo viene precisato che dal 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle Regioni saranno stabilite in conformità al principio di territorialità, che tiene conto del luogo del consumo.
A decorrere dal 2014 ciascuna Regione, con propria legge, può ridurre le aliquote dell`IRAP fino ad azzerarle, nel rispetto della normativa dell`Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell`Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell`aliquota. L`eventuale riduzione o azzeramento dell`IRAP è esclusivamente a carico del bilancio della Regione e non comporta alcuna forma di compensazione.
Ciascuna Regione può, inoltre, con propria legge, aumentare o diminuire l`aliquota dell`addizionale regionale all`IRPEF di base.
La maggiorazione non potrà essere superiore:
– allo 0,5 per cento, sino all`anno 2013;
– all`1,1 per cento, per l`anno 2014;
– al 2,1 per cento, a decorrere dall`anno 2015.
Riguardo agli ulteriori tributi regionali, dal 1° gennaio 2014 viene prevista la soppressione della tassa per l`abilitazione all`esercizio professionale, dell`imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, dell`imposta regionale sulle concessioni statali per l`occupazione e l`uso dei beni del patrimonio indisponibile, della tassa per l`occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, dell`addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica.
Viene comunque precisato che alle Regioni spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Tali tributi costituiscono tributi propri derivati. Spettano inoltre alle Regioni le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le spese regionali relative ai livelli essenziali delle prestazioni vengono così classificate:
a) sanità;
b) assistenza sociale;
c) istruzione scolastica;
d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;
e) ulteriori norme individuate in base all`art.20, comma 2, della L.42/2009.
Dal 2014, al termine della fase sperimentale, in conseguenza all`avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni vengono così individuate:
– la compartecipazione all`Iva;
– l`addizionale Irpef ridefinita secondo le modalità previste dal testo;
– l`Irap fimo alla data della sua sostituzione con altri tributi;
– quote del fondo perequativo, istituito dal 2014, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell`IVA (determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese sopra classificate);
– le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l`anno 2010.
Analoghe disposizioni vengono dettate sull`autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, individuando le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province stesse.
In particolare, oltre alla soppressione dei trasferimenti statali e regionali alle province viene previsto che dal 2012 l`imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo derivato delle Province. L`aliquota dell`imposta sarà pari al 12,5 per cento, dal 2014 le province potranno aumentare o diminuire la stessa in misura non superiore a 2,5 punti percentuali.
Spettano, altresì, alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento, che costituiscono tributi propri derivati.
Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l`attribuzione alle Province dell`autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall`anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio.
Nel testo viene previsto, tra l`altro, che, per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato, a decorrere dall`anno 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo.
Ogni Regione istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei Comuni, l`altro a favore delle Province, alimentati dal fondo perequativo suddetto. L`entità dei fondi e le fonti di finanziamento saranno periodicamente aggiornati attraverso accordi conclusi in Conferenza Unificata.
La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti per la parte afferente alle funzioni fondamentali avviene in base a:
– un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie;
– indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore per il finanziamento della spesa in conto capitale. Tali indicatori tengono conto dell`entità dei finanziamenti dell`Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.
Un apposito Capo del testo è dedicato alla disciplina, a decorrere dal 2013, della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, sia per quanto riguarda il fabbisogno nazionale sia per i costi e fabbisogni regionali. A quest`ultimo riguardo, viene previsto, tra l`altro, che il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano sarà determinato, in fase di prima applicazione dal 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento (benchmark).
Tali regioni saranno le tre scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della Salute, che, avendo garantito l`erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Lo Schema, su cui è stata raggiunta l`Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 (si veda, al riguardo, la notizia su ” Sintesi dei lavori – Conferenze istituzionali” del 23 dicembre 2010), dopo l`espressione del parere parlamentare, tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.