I nuovi importi massimi di trattamenti di integrazione salariale sono contenuti nella nota Inps n. 18/10
L’Inps, con la circolare n. 18/10, ha diramato le nuove misure relative agli importi massimi da corrispondere nell’anno 2010 ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.
La Legge n. 427/80, così come modificata dall’art. 1, co. 27, L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, siano incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglia degli operai e degli impiegati.
Per effetto dell’art. 2, co. 150 della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a partire dal 1° gennaio 2010 anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, di cui all’art. 9 della L. n. 427/75, sono incrementati della misura sopra indicata.
Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, di cui alla L. n. 427/80, come modificata dall’art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall’art. 1, co. 27 della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle misure di seguito indicate :
– euro 892,96 840,81
– euro 1.073,25 1.010,57
Relativamente al settore edile e lapideo, l’art 2, co. 1, della L. n. 549/95 prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento siano ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari ad:
– euro 1.071,55 1.008,97
– euro 1.287,90 1.212,69
rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n. 41/86, pari al 5,84%.
L’ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei suddetti massimali è stata fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in euro 1.931,86.
Gli importi relativi ai massimali dei trattamenti di integrazione salariale, inoltre, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, co. 2, della L. n. 223/97 e a quello di cui all’art. 3, co. 3, della L. n. 451/94.
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, di cui alla L. n. 427/75, in virtù della nuova previsione contenuta nella Legge Finanziaria 2010, per il presente anno viene corrisposto l’importo di euro 583,84, ovvero 549,74 euro al netto della riduzione del 5,84%.
La misura degli importi massimi mensili relativi all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l’anno 2010, è pari ad euro 892,96 e ad euro 1073,25, mentre i massimali relativi all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti sono pari ad euro 886,31 ed euro 1.065,26.
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