E' stato approvato dal Senato il collegato lavoro alla finanziaria in corso di pubblicazione sulla G.U. con alcune importatni novità in materia di lavori usuranti, lavoro sommerso orario di lavoro, conciliazione arbitrato e altre materie di interesse per il settore
è stato approvato dal Senato il collegato Lavoro alla Finanziaria (DDL 1167-B) in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui qui di seguito sono riportati i passaggi di maggiore interesse per il settore.
Deleghe al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti (art. 1)
è stato delegato il Governo per l’adozione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di uno o più decreti legislativi volti a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari attività e che maturano l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti.
I decreti dovranno contenere una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, in caso di scostamento tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda.
Lavoro sommerso (art. 4)
Sono state aumentate le sanzioni previste in caso di impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
è prevista, infatti, una sanzione da 1500 euro a 12000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Nel caso di una successiva regolarizzazione la sanzione è da 1000 a 8000 euro, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Orario di lavoro (art. 8)
Sono state introdotte modifiche al sistema sanzionatorio in materia di riposi settimanali e di durata dell’orario di lavoro.
Le sanzioni sono, infatti, graduate a seconda della durata della violazione e del numero di lavoratori interessati.
Deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (art. 23)
è prevista una delega al Governo per l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, di provvedimenti legislativi volti al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi.
Certificati di malattia (art. 25)
A partire dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di lavoro privato, sia per il rilascio che per la trasmissione dell’attestazione di malattia, si applicano le norme del settore pubblico di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede modalità telematiche per tali adempimenti.
Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro (art. 30)
Nella qualificazione del contratto di lavoro e delle relative clausole, il giudice deve attenersi alla valutazione delle parti così come espressa in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso in cui vi sia stata un’erronea qualificazione del rapporto di lavoro o vi sia stato un vizio del consenso o una difformità tra il programma negoziale e la sua successiva attuazione.
Per ciò che concerne il licenziamento, il giudice dovrà tener conto, nella valutazione delle motivazioni del medesimo, dei parametri e delle condizioni fissate nei contratti collettivi nonché delle dimensioni e dell’attività svolta dal datore di lavoro, anche tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, delle condizioni del lavoratore, dell’anzianità e del comportamento tenuto dalle parti prima del licenziamento.
Conciliazione e arbitrato (art. 31)
è stato introdotto il carattere facoltativo del previo tentativo di conciliazione per chi intende proporre un giudizio di lavoro, secondo la specifica procedura prevista mediante la modifica degli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile
Rimane, invece, obbligatorio il tentativo di conciliazione nel caso di cui all’art. 80, co. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, in tema di ricorso giurisdizionale contro la certificazione dei contratti di lavoro.
è stabilito inoltre, che la conciliazione e l’arbitrato possano essere svolte presso le sedi e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
è stato istituito un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale composto da un membro rappresentante per ciascuna delle parti e da un terzo membro in funzione di presidente.
Il comma 7 del presente articolo specifica la procedura e le modalità di funzionamento di tale collegio.
Le parti, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale, possono pattuire clausole compromissorie che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato.
Tali clausole compromissorie dovranno essere certificate, a pena di nullità.
In assenza di tale previsione da parte degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi, sarà un decreto del Ministero del Lavoro che, sentite le parti sociali, definirà le modalità di attuazione e di piena operatività in materia di clausole compromissorie.
Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato (art. 32)
L’impugnazione del licenziamento deve avvenire nei sessanta giorni dalla ricezione delle sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi e diviene inefficace laddove non venga seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro i successivi centottanta giorni.
Nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi.
Si rinvia all’elenco contenuto al II, III, e IV comma del presente articolo per fissare l’ambito di applicazione di tale disposizione.
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, è previsto un risarcimento al lavoratore con un’indennità omnicomprensiva che va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione.
Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica (art. 33)
Con la modifica dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004, è stata previsto l’obbligo di consegna al datore di lavoro di un verbale corredato dei dati prescritti (identificazione lavoratori, loro attività, eventuali dichiarazioni, richieste documentali).
Eventuali inosservanze della legge o del Ccnl comportanti sanzioni amministrative vengono immediatamente contestate e diffidate al datore di lavoro, che viene invitato alla regolarizzazione delle inosservanze materialmente sanabili entro trenta giorni dalla notifica del verbale.
L’articolo contiene, inoltre, le modalità di ottemperanza alla diffida e i relativi termini di scadenza, nonché le indicazioni per il personale ispettivo circa i contenuti del verbale di accertamento e notificazione.
Differimento di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, si servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (art. 46)
Sono state introdotte alcune proroghe dei termini previsti per l’introduzioni di norme volte alla riforma delle materie degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito, dei servizi per l’impiego, degli incentivi per l’occupazione e dell’apprendistato e di occupazione femminile.
Modifiche al decreto legislativo n. 276/2003 (art. 48)
Sono state introdotte alcune modifiche all’art. 2 e all’art. 5 del suddetto decreto in tema di agenzie per il lavoro, prevedendo alcune novità riguardanti l’interconnessione con la borsa lavoro e le comunicazioni che devono essere oggetto di tale interconnessione.
è stata aggiunta alla previsione della possibilità di essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione per le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e per gli enti bilaterali, la previsione che tale attività venga svolta anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate.
Ulteriori modifiche sono state apportate alla gestione e al funzionamento del fondo previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 per la formazione e l’integrazione del reddito dei lavoratori in somministrazione, le cui risorse sono garantite dai versamenti dei soggetti autorizzati alla somministrazione.
Il presente articolo prevede, inoltre, quale rilevante novità, la possibilità di assolvere l’obbligo formativo previsto dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 anche mediante i percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione e, pertanto, la possibilità di assolvere tale obbligo per l’ultimo anno mediante un percorso di apprendistato.
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