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Sgravio contributo sulle agevolazioni previste dai contratti di secondo livello: fornite dall'Inps le prime indicazioni operative

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello

19 Marzo 2010
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Si fa seguito alla precedente Comunicazione Ance del 12 marzo scorso, relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto interministeriale 17 dicembre 2009 che rende attuativo lo sgravio contributivo, per l’anno 2009, sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, per segnalare che l’Inps, con l’allegata circolare n. 39/10, ha fornito le prime indicazioni operative in merito.

Per l’anno 2009, ricorda l’Istituto, lo sgravio contributivo viene concesso nel limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, fermo restando che tale tetto potrà essere rideterminato, in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, nella misura del 5%.

Relativamente alla misura dell’agevolazione, la norma prevede che questa sia concessa entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e sulla totalità della quota a carico del lavoratore.

La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.

Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per una maggiore comprensione su come quantificare lo sgravio, la nota in oggetto propone un esempio a cui si fa esplicito rinvio.

Per ciò che concerne le condizioni di accesso, l’Inps richiama quanto già precisato nella citata News Ance n. 448/10, mentre per quanto riguarda le modalità è opportuno ricordare che le aziende, anche per il tramite dei soggetti intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/79, sono tenute ad inoltrare esclusivamente in via telematica apposita domanda all’Inps, inserendo i dati richiesti dalla procedura che provvederà, successivamente, ad assegnare a tutte le istanze pervenute un numero di protocollo informatico.

L’Istituto previdenziale anticipa un nuovo messaggio in cui verranno rese note le indicazioni relative al giorno e all’ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle domande, secondo l’allegato schema di ammissione appositamente predisposto, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza.

L’ammissione al beneficio contributivo avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello indicato dall’Inps; a tal riguardo, le aziende e gli intermediari autorizzati riceveranno tempestiva comunicazione di ammissione all’agevolazione.

La nota conclude ricordando che la concessione dello sgravio contributivo è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva e che per accedere al servizio on-line è necessaria la registrazione dell’utente a cui sarà assegnato, da parte dell’Istituto, un apposito PIN. Si precisa che i soggetti già titolari di PIN e abilitati alla trasmissione delle denunce non dovranno effettuare alcun adempimento; il nuovo servizio on-line, infatti, sarà automaticamente aggiunto al portafoglio di servizi telematico già in loro possesso.

2654-Circolare Inps n. 39-10.pdfApri
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