Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati: le istruzioni per la gestione delle domande sono contenute nella nota Inps n. 43/10
Con l’allegata circolare n. 43/10, l’Inps ha fornito alcune istruzioni relative alla gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate dai lavoratori apprendisti in caso di licenziamento, ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. c) del D.L. n. 185/08, convertito con modifiche dalla L. n. 2/09.
Il suddetto articolo, ricorda la nota in oggetto, riconosce ai lavoratori apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 29 novembre 2008, l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per una durata massima di novanta giorni, anche in caso di licenziamento.
L’accesso all’indennità, che dovrà essere erogata nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, è subordinato ad un intervento integrativo, almeno del 20% dell’indennità spettante, da parte dell’Ente bilaterale.
Con riferimento all’articolo 1 bis del medesimo articolo 19, l’Inps ricorda che, in mancanza dell’intervento da parte degli enti bilaterali, i periodi interessati dalla disoccupazione si considerano esauriti ed i lavoratori apprendisti accedono direttamente agli ammortizzatori in deroga. Per il biennio 2009/2010, infatti, gli apprendisti possono beneficiare, ai sensi dell’art. 19 comma 1-ter, di un trattamento equivalente alle prestazioni in deroga, in misura pari all’80% della retribuzione di riferimento.
La nota Inps conclude fornendo le istruzioni per la gestione delle domande in oggetto, a cui si fa esplicito rinvio, distinguendole a seconda che sussista o meno l’intervento integrativo dell’Ente bilaterale.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.