Fornite dall'Inps le indicazioni per adempiere agli obblighi relativi alla Comunciazione Unica dal 1° aprile 2010
In data 6 maggio 2009 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo delle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. n. 7/07, così come modificato dalla L. n. 40/07, che disciplina le regole tecniche per la presentazione della Comunicazione Unica per la nascita, le modifiche o la cessazione dell’attività d’impresa e individua le Amministrazioni interessate dalla normativa di riferimento.
Le ulteriori modifiche all’art. 9 apportate dalla L. n. 102/09, hanno disposto che la Comunicazione in oggetto trovi applicazione dal 1° ottobre 2009, fermo restando che gli interessati, per i primi sei mesi, potranno presentare alle Amministrazioni Competenti le comunicazioni seguendo le disposizioni contenute nella normativa previgente. In virtù di tale termine, a decorrere dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica resta l’unico sistema per l’effettuazione delle suddette comunicazioni.
Tale premessa normativa costituisce parte integrante della circolare Inps n. 41/10, di cui si allega copia, con la quale l’Istituto previdenziale ha fornito le indicazioni relative agli adempimenti che possono essere espletati tramite la Comunicazione Unica, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 6 maggio 2009.
Si tratta in particolare della:
a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
d) domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attività;
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attività;
6) sospensione attività;
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.
Tali adempimenti, come noto, possono essere espletatati dai titolari/legali rappresentanti di impresa, nonché dagli intermediari di cui alla legge n. 12/79.
Per ciò che attiene l’avvio dell’attività d’impresa, con contemporanea assunzione di personale dipendente per effetto della quale si rende necessaria l’assegnazione di una posizione aziendale, l’Inps rende noto che gli utenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il canale telematico “ComUnica”- “pratica DM”, disponibile sul portale informatico dell’Istituto.
Gli utenti, pertanto, non potranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi on-line, né tanto meno il formulario Dm68 (codice modello sc06).
Tale vincolo interessa anche le comunicazioni riguardanti la modifica delle informazioni relative alla sede legale, alla ragione sociale e/o alla denominazione dell’impresa, in quanto rilevanti ai fini degli adempimenti concernenti il Registro delle Imprese.
Nel caso in cui l’assunzione dei lavoratori dipendenti avvenisse in un momento successivo dall’avvio dell’attività di impresa, gli utenti hanno la facoltà di utilizzare uno dei sistemi telematici presenti sul sito web, ossia ComUnica o servizi on line dell’Inps.
Tale facoltà viene riconosciuta sia in caso di gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell’impresa, sia in caso di sospensione, riattivazione o cessazione di attività di impresa con dipendenti, in quanto non ha rilevanza ai fini degli adempimenti nei confronti del Registro delle Imprese, ma solo ai fini Inps.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.