Con la determinazione n. 6/2006, (cfr. News Ance 1316 del 13 marzo 2007) l`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, segnalò di aver accertato, nell`ambito del procedimento di controllo sulle attestazioni, previsto dall`articolo 14 del DPR n. 34/2000, che alcune imprese, ricevuta la comunicazione di avvio nei propri confronti di tale procedimento, provvedevano a restituire immediatamente alla SOA l`attestazione, nel tentativo di ottenere l`archiviazione del procedimento stesso; ciò avrebbe consentito loro di avviare con un`altra SOA la procedura per una nuova attestazione.
A tal proposito, l`Autorità ha precisato che l`eventuale restituzione dell`attestazione non può determinare l`estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto questo tende non solo ad accertare che l`attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti”” indicati nel citato DPR n. 34 (art. 14), ma anche a stabilire se permangano in capo all`impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale (artt. 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l`applicazione dei conseguenti provvedimenti nei suoi confronti.
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Con l`allegato comunicato rivolto alle SOA e pubblicato sulla G.U. n. 119 del 22 maggio 2008, l`Autorità precisa di aver monitorato il fenomeno della restituzione dell`attestazione da parte delle imprese e di aver riscontrato che tale fenomeno non si verifica solo in occasione del normale procedimento di controllo delle attestazioni, ma costituisce un comportamento ricorrente.
Si evidenzia che con detto comunicato l`Autorità – al fine di monitorare il persistere di tale comportamento, probabilmente determinato, come anzidetto, dalla convinzione dell`impresa di estinguere qualsiasi controllo sulla propria attestazione – invita le SOA a verificare, comunque, dopo la restituzione dell`attestazione, “tutti i requisiti”” che hanno dato luogo al suo rilascio, secondo le modalità indicate dall`art. 40, co. 3, del d. lgs. n. 163/2006 e, qualora accertino che tale attestazione è stata rilasciata in mancanza dei requisiti prescritti, a procedere secondo le previsioni dell`art. 40, co. 9-ter, del decreto medesimo e, cioè, alla revoca dell`attestazione stessa. L`esito di dette verifiche, corredato dall`eventuale provvedimento di revoca dell`attestazione, dovrà essere comunicato all`Autorità.