Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008, è stato pubblicato il decreto adottato dal Ministero delle Infrastrutture (allegato n. 1) che renderà possibile – ai sensi, dell`articolo 133, commi 4, 5, 6, e dell`articolo 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni – il calcolo della compensazione da liquidare agli appaltatori per gli eccezionali aumenti dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2006.
L`articolo 1 del decreto ministeriale, tuttavia, individua soltanto nel filo rame conduttore dm. 0,5 mm. e nelle condutture e tubi in rame la tipologia dei materiali da costruzione per i quali è stato registrato un aumento di prezzo superiore al 10%, per effetto delle circostanze eccezionali di cui al comma 4 dell`articolo 133 del citato decreto legislativo, precisamente:
* filo rame conduttore dm. 0,5 mm.
– prezzo medio nell`anno 2005: Euro 4,245 al chilogrammo:
– variazione percentuale annuale 2006: 41,64
* condutture e tubi in rame
– prezzo medio nell`anno 2005: Euro 12,072 al chilogrammo:
– variazione percentuale annuale 2006: 43,93
L`articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce le modalità da applicare per la determimazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell`anno 2006:
– qualora l`offerta sia stata presentata nel 2005, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in oggetto;
– qualora l`offerta sia stata presentata nel 2004, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in oggetto e nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006 (allegato n. 2);
– qualora l`offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all`articolo 1 del decreto in oggetto, nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al DM 30 giugno 2005 (allegato n. 3).
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Si ricorda, infine, che l`accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l`intero, in quanto in base alla circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allegato n. 4) l`impresa è tenuta a dimostrare di aver sopportato l`effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell`offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Conseguenza di ciò è che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato è più alto dell`incremento rilevato con il decreto si applica quest`ultimo, se invece è più basso si applica l`incremento effettivo.