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Le imprese poco attente corrono il pericolo di rendere alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere e rischiano, da parte delle stesse, la denuncia penale e la segnalazione all`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Archivio, Opere pubbliche

Inesistenza delle cause di esclusione: massima attenzione nel compilare la relativa dichiarazione

22 Gennaio 2008
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Come è noto, l`articolo 38 del decreto legislativo 163/2006, al comma 1, indica le cause che non consentono ai concorrenti di partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, all`affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti;
al comma 2, precisa che il concorrente può attestare il possesso dei requisiti richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; al comma 3, prevede che in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedano al competente Ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale (c.d. “storico””) di cui all`articolo 21 del DPR n. 313/2002, oppure le visure di cui all`articolo 33, comma 1, del medesimo decreto.
Atteso che il certificato del casellario giudiziale c.d. “storico”” non può essere rilasciato al suo intestatario che, pertanto, ne ignora l`intero contenuto, accade spesso che il soggetto interessato, nel rendere detta dichiarazione, ometta di indicare consapevolmente una certa fattispecie penale – ad esempio un modesto reato contravvenzionale – in quanto la ritiene lieve, ininfluente o addirittura superata per aver corrisposto la relativa multa.
In altri termini, il soggetto interessato, rende la dichiarazione in parola, semplicemente autocertificando i dati contenuti nel certificato del casellario giudiziale ordinario (e cioè rilasciabile a richiesta dell`interessato) che, pertanto, non contengono l`iscrizione di provvedimenti di carattere penale, quali le sentenze passate in giudicato per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze ai sensi dell`articolo 444 del codice di procedura penale.
Conseguentemente, le stazioni appaltanti, nel verificare le dichiarazioni rese dagli interessati, riscontrano delle incongruenze tra i dati della dichiarazione e quelli risultanti dal predetto certificato c.d. “storico”” del casellario giudiziale e devono necessariamente avviare – con la denuncia penale e la segnalazione all`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – una procedura nei confronti dell`impresa che ha reso una dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che presso l`Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate – formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti – in cui sono inseriti tra gli altri dati, anche eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate dalle stazioni appaltanti in sede di verifica. Dette falsità costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto per un anno ai sensi dell`art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 163/2006.
Pertanto, le imprese che intendono partecipare alle procedure di gara devono porre la massima attenzione nel predisporre detta dichiarazione, che deve contenere tutti i provvedimenti che i diretti interessati (rappresentanti legali e direttori tecnici) non possono ignorare di avere a proprio carico.
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