Si fa seguito alla news dell`11 aprile u.s. (tra i collegati), con la quale si era data notizia che il TAR del Lazio Sez. III con l`ordinanza del 4 aprile 2007, in sede cautelare, aveva accolto la tesi dell`ANCE secondo cui non è giuridicamente necessario ai fini della legittima partecipazione alla gara che uno dei contraenti generali, riuniti in ATI, debba avere qualificazione per l`intero importo dei lavori.
La tesi dell`ANCE era fondata su una lettura logico-sistematica del combinato disposto tra gli articoli 186, comma 2, e 191, comma 9 del codice dei contratti pubblici ed era mirata a fare valere una posizione volta a favorire la più ampia concorrenza alle gare per le opere strategiche della legge obiettivo.
All`udienza del 4 luglio 2007, l`ANCE, rappresentata e difesa dall`avv. Domenico Galli del Foro di Roma, ha ribadito con fermezza le proprie tesi che hanno trovato pieno accoglimento nella pronuncia del TAR.
Di fatto il TAR ha condiviso la tesi che l`apparente contrasto tra le due norme prima citate va risolto nel senso della prevalenza di quella mirata ad assicurare la maggior concorrenza possibile, in conformità peraltro ai principi generali sulle associazioni temporanee, che come è noto hanno la finalità di consentire l`integrazione di idoneità parziali di ciascuna delle imprese associate.
Si tratta di un risultato particolarmente significativo, anche a prescindere dal caso specifico, in quanto dimostra la tendenza dei giudici amministrativi a privilegiare interpretazioni delle norme non meramente formalistiche, ma fondate sull`esigenza di tutela di interessi pubblici sostanziali.