è terminata con successo la lunga battaglia, condotta dall`Ance con il Governo, avverso la disposizione introdotta nel DPR 34/2000 dal DPR 93/2004, in base alla quale, ai fini della qualificazione nella categoria OS 12 per classifiche di importo pari o superiore alla III, le imprese installatrici di barriere e protezioni stradali devono produrre nel proprio stabilimento industriale i dispositivi da installare.
Il
DPR n. 74 del 13 febbraio 2007, (
in allegato)pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007, recependo la tesi fermamente sostenuta dall`Ance sulla qualificazione delle imprese nella categoria OS 12, sopprime il quinto ed il sesto periodo del comma 8 dell`articolo 18 del DPR 34, introdotti dal DPR 93, e ripristina l`originaria formulazione della declaratoria della categoria stessa, modificata anch`essa dal DPR in parola.
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Ai fini di una completa visione della vicenda, durata quasi quattro anni, se ne riepilogano le fasi principali.
Come è noto il DPR 34 del 25 gennaio 2000 colloca tra le categorie di opere specializzate di cui alla Tabella A la categoria OS 12, barriere e protezioni stradali, la cui declaratoria precisa che riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d`urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
Successivamente il DPR 93 del 10 marzo 2004 ha modificato detta declaratoria, richiedendo anche la produzione in stabilimento industriale dei dispositivi, ed ha aggiunto un quinto ed un sesto periodo al comma 8 dell`articolo 18 del DPR 34:
[5] Per la esecuzione dei lavori della categoria OS 12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l`impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria.
[6] Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS 12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
La norma così concepita ha determinato una notevole compressione della concorrenza per gli appalti per i quali si richiedeva la qualificazione per importo pari o superiore a 1.032.013 euro, considerato che le imprese italiane produttrici di barriere di sicurezza risultavano essere, in quel periodo, poco più di una decina.
L`Ance, durante l`iter dell`emanazione del decreto e dopo la sua approvazione, ha avviato azioni contro la disposizione che richiede l`ulteriore requisito della disponibilità dello stabilimento per la produzione industriale dei dispositivi in parola. La sua viva reazione e la sua decisa contrarietà, manifestate all`allora Vice Ministro delle infrastrutture, scaturivano dal fatto che, in tal modo, veniva snaturata l`attività del costruttore, attività che deve essere intesa come aggregazione e trasformazione di beni prodotti da altri settori industriali. La nostra Associazione ha sostenuto il suo contrario parere illustrando al Vice Ministro alcune proposte che potevano garantire, ai fini della sicurezza stradale, la qualità delle lavorazioni attinenti alle barriere in parola, senza dover ricorrere a disposizioni (DPR 93) che snaturassero l`attività del costruttore e limitassero la concorrenza degli operatori.
L`Ance ha sostenuto, inoltre, che non vi è alcun nesso oggettivo, nè sotto il profilo tecnico-funzionale, nè sotto quello imprenditoriale tra l`esigenza di ogni migliore tutela della sicurezza – addotta dal Ministero delle infrastrutture a sostegno della disposizione discriminatoria – e il vincolo dell`accentramento imposto dal DPR 93.
Si tratta, infatti, di due fasi costruttive ben distinte, autonome l`una dall`altra, che presuppongono specializzazioni altrettanto distinte, per cui si può ragionevolmente ritenere che il vincolo dell`accentramento di esse in un unico soggetto non contribuisce a migliorare ulteriormente la sicurezza. Non vi è un`automatica corrispondenza tra l`installazione effettuata dal produttore e la migliore qualità del sistema di protezione: al contrario, la ripartizione delle due fasi (produzione del dispositivo – installazione dello stesso) su due diversi soggetti (produttore – costruttore) accresce le rispettive specializzazioni, a tutto vantaggio della qualità del prodotto finale e, quindi, della sicurezza stessa.
Il Ministero delle infrastrutture, tuttavia, è rimasto a lungo insensibile alla richiesta dell`Ance di eliminare la disposizione in parola, nonostante che le osservazioni contenute nei pareri espressi dagli organi istituzionali fossero analoghe a quelle sollevate dall`Ance stessa.
L` Autorità per vigilanza sui lavori pubblici, con la determinazione n. 2 del 7 febbraio 2006,ha aggravato la portata restrittiva di detta disposizione: essa ha considerato, infatti, il requisito della disponibilità dello stabilimento di produzione immediatamente operativo, poichè necessario per la partecipazione alle gare bandite dal 1° gennaio 2006, e ha respinto invece, una diversa interpretazione della norma che avrebbe consentito di applicarla gradatamente, alla scadenza delle singole attestazioni SOA.
L`azione svolta dall`Ance ha avuto, finalmente, un primo esito positivo allorchè la nostra Associazione, a giugno 2006, è intervenuta “”ad adiuvandum“” nel ricorso al TAR Lazio proposto dall`AISES (Associazione italiana segnaletica e sicurezza) con il quale è stato chiesto l`annullamento della determinazione citata e della disposizione regolamentare relativa alla qualificazione nella categoria OS 12, ovvero la loro disapplicazione per contrasto con la normativa comunitaria in tema di concorrenza e di divieto di discriminazione nella partecipazione alle gare di appalto. Il TAR Lazio, con sentenza del 18 ottobre 2006 n. 10485 ha accolto il ricorso ed annullato la determinazione 2/2006, disapplicando la disposizione introdotta con il DPR 93/2004, in quanto incompatibile con le norme e i principi comunitari per evidente violazione della libera concorrenza tra operatori.
Da ultimo, l`Autorità garante della concorrenza e del mercato – con segnalazione del 30 giugno 2006 al Presidente del Consiglio ed alle altre autorità competenti – aderendo alle conclusioni dell`Ance, ha richiesto l`eliminazione del requisito della disponibilità dello stabilimento.
Il Consiglio dei Ministri, recependo tale indicazione, il 4 agosto 2006, ha approvato, in via preliminare, uno schema di regolamento di modifica del DPR 34, che abroga la disposizione introdotta dal DPR 93, cancellando il requisito della produzione in stabilimento industriale, ai fini della qualificazione nella categoria OS 12.
Detto schema è stato definitivamente approvato con il DPR 74 del 13 febbraio 2007, che accoglie le tesi sostenute dall`Ance e pone fine alla storia, anche se è divenuto operativo soltanto quattro mesi dopo, con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.