La Commissione bicamerale per l`attuazione del Federalismo fiscale ha reso il parere sullo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario”” (Atto n. 317- Relatori gli On. Massimo Enrico Corsaro del Gruppo parlamentare PdL e Francesco Boccia del Gruppo parlamentare PD), emanato in attuazione della legge 42/2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale””).
Il parere favorevole è condizionato alla riformulazione del testo da parte del Governo sulla base di un articolato proposto dalla Commissione che riproduce le norme dello Schema originario con alcune modifiche.
Tra le novità, in particolare, viene previsto, riguardo all`autonomia di entrata delle regioni:
– rideterminazione dell`addizionale regionale all`IRPEF dal 2013, anzichè dal 2014;
– riduzione delle aliquote dell`IRAP fino ad azzeramento, dal 2013, anzichè dal 2014;
– possibilità, dal 2013 anzichè dal 2014, di aumentare o diminuire, con legge regionale, l`aliquota dell`addizionale regionale all`IRPEF di base.
– soppressione degli ulteriori tributi regionali dal 1° gennaio 2013, anzichè dal 2014;
– istituzione del fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell`IVA, previsto tra le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni, dal 2013, anzichè dal 2014;
Riguardo all`autonomia di entrata delle province:
– Previsione della possibilità di aumento o diminuzione dell`imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, che dal 2012 costituirà tributo derivato delle province, già dal 2011 (anzichè dal 2014) in misura non superiore a 3,5 (anzichè 2,5) punti percentuali.
Riguardo alla perequazione e al sistema finanziario delle città metropolitane:
– alimentazione del Fondo perequativo di cui all`articolo 13 del D.Lgs 23/2011 per le Province e per le città metropolitane, con la quota del gettito della compartecipazione provinciale all`IRPEF non devoluto alle Province e alle città metropolitane competenti per territorio. Il fondo è articolato in due componenti, la prima riguardante le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, “la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante“;
– attribuzione alle città metropolitane, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, del sistema finanziario e patrimonio delle province soppresse a norma dell`art.23, comma 8, della L.42/2009, nonchè di specifiche fonti di entrata (attribuite con DPCM), elencate nel testo, tra cui una compartecipazione al gettito dell`IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana. Tali fonti di entrata finanzieranno:
o le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla Provincia;
o la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
o la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;
o la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
o le altre funzioni delle città metropolitane.
– previsione per le città metropolitane della facoltà di istituire, con il DPCM suddetto:
o un`addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;
o l`imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ove non soppressa dalla regione e ove la stessa ne abbia deliberata l`attribuzione del gettito alla città metropolitana;
– disciplina, con regolamento del Governo, d`intesa con la Conferenza Stato-Città, entro un anno dall`entrata in vigore del decreto legislativo, dell`imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita;
– possibilità dell`adeguamento con la legge di stabilità, dell`autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Lo Schema tornerà ora al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Per l`iter e i contenuti del provvedimento si veda precedente del 24 febbraio 2011 .