Pagamento diretto da parte dell'Inps solo nei casi previsti dalla legge. Lo cmunica il Minstero del lavoro con risposta di istanza di interpello
Con risposta ad istanza di interpello n. 9/10, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito alla possibilità di provvedere al pagamento diretto da parte dell’Inps delle indennità di malattia, maternità, permessi ex L. n. 104/92 e congedo straordinario, anche nei casi in cui la legge prevede che tale adempimento debba avvenire a cura dei datori di lavoro che, come noto, utilizzano il sistema dell’anticipazione del trattamento e del relativo conguaglio.
L’allegata nota ministeriale, al riguardo, ricorda che il D.L. n. 663/79 individua nei datori di lavoro i soggetti tenuti alla materiale corresponsione delle suddette indennità e che il venir meno di tale adempimento comporta la comminazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli stessi datori di lavoro.
Il comma 6 dell’art. 1 del citato decreto individua, altresì, alcune categorie di lavoratori per i quali, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di categoria, l’Inps provvede direttamente al pagamento nei confronti degli aventi diritto. Si tratta in particolare dei lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati, dei lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, degli addetti ai servizi domestici e familiari, dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
In virtù di tale ultima precisazione, il Dicastero ha confermato che, essendo già contemplati dalle norme i casi in cui sia l’Istituto previdenziale a dover effettuare il pagamento diretto delle indennità in oggetto, non è possibile individuare, in tal senso, ulteriori ipotesi derogatorie rispetto a quelle previste dalla legge.
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