Il consulente del lavoro che assiste l'azienda in luogo del datore di lavoro su delega di quest'ultimo, può inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente dell'azienda che assite, il prospetto di paga
Il consulente del lavoro può inviare con posta elettronica certificata direttamente al dipendente dell’azienda che assiste, il prospetto di paga.
E’ quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, con l’allegato interpello n. 8/2010, nel quale si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 12/1979, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti – quindi anche la consegna del prospetto di paga – possono essere svolti dal consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati, su delega del datore di lavoro.
Poiché, secondo quanto già precisato dal dicastero nel 2008, per la consegna del prospetto di paga il datore di lavoro può avvalersi della posta elettronica, tale modalità non può precludersi al consulente del lavoro delegato.
Il Ministero sottolinea, tuttavia, che, secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 4/1953, la responsabilità per la mancata ricezione del prospetto paga da parte del dipendente permane in capo al datore di lavoro, così come la prova della avvenuta consegna del prospetto stesso.
Tale orientamento deve seguirsi anche con riferimento all’ipotesi di gruppi di impresa in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei propri dipendenti.
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