Pubblicata sul sito del Ministero del lavoro la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli Stati membri dell'Unione Europea
Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n.987/2009 (artt. da 14 a 21).
Nel merito, si segnala che è stata pubblicata sul sito del Ministero del lavoro la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli Stati membri dell’Unione Europea (v. allegato).
Alla luce di quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che ha esteso la durata massima del distacco transnazionale da 12 a 24 mesi, il formulario E 101, attestante il mantenimento dell’iscrizione del lavoratore al regime previdenziale del paese di invio, sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102, utilizzato finora per prolungare il distacco oltre i 12 mesi, verrà abolito.
Qualora la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE) n.883/2004, il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) n.1408/1971.
Nulla è variato per quanto attiene la competenza, che per l’Italia rimane in capo alle Direzioni Regionali INPS, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.
La nota diffusa dal dicastero riporta, per maggiore chiarezza, una serie di casi esemplificativi che possono verificarsi alla predetta data di entrata in vigore della normativa comunitaria di cui trattasi.
Si rammenta che nell’ipotesi in cui una persona eserciti abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri, l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce:
a) l’applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza se la persona medesima esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o domicilio in diversi Stati membri;
b) l’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o domicilio, qualora non eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza.
Nel caso in cui una persona eserciti abitualmente un’attività subordinata e un’attività autonoma in vari Stati membri, si applica la legislazione dello Stato membro in cui la persona stessa esercita abitualmente l’attività subordinata.
Per stabilire se una parte sostanziale dell’attività sia svolta in uno Stato membro, valgono, ai sensi del Regolamento di applicazione n.987/2009, i seguenti criteri indicativi:
– per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione,
– per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero dei servizi prestati e/o il reddito.
Una quota inferiore del 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.
Si evidenzia, infine, che i nuovi regolamenti non si applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, paesi per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti (CE) nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.
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