Indicazioni operative riguardo alla comunicazione on-line delle assunzioni in caso di "Com.Unica" - comunicazione unica inizio attività d'impresa
Il Ministero del Lavoro, d’intesa con la Direzione generale per l’Innovazione tecnologica e la Comunicazione, ha diramato l’allegata lettera circolare n. 7155 del 20 aprile 2010, con la quale fornisce indicazioni operative riguardo alla comunicazione on-line delle assunzioni in caso di “Com.Unica” – comunicazione unica inizio attività d’impresa.
Dal 1° aprile c.a. è possibile avviare un’attività d’impresa attraverso la Comunicazione unica che sostituisce tutti gli adempimenti finora previsti presso diversi uffici (Camere di Commercio, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate) inoltrando la stessa ad un solo destinatario che tramiterà agli altri Enti le informazioni di competenza.
Nel merito sono state sollevate da talune Direzioni provinciali del lavoro le problematiche relative all’impossibilità di adempiere all’obbligo della comunicazione preventiva di assunzione (prevista dalla legge n. 296/2006) da parte di quelle imprese che, contestualmente all’avvio dell’attività attraverso la c.d. “comunicazione unica”, hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno.
A modifica di quanto precedentemente sostenuto sulla materia in risposta alla DPL di Modena circa l’obbligo di adottare il modello UniURG, utilizzato per le c.d. assunzioni d’urgenza connesse ad esigenze produttive, che comporta la comunicazione sintetica provvisoria, il Ministero ha ritenuto che la fattispecie prospettata rientri nei casi di “forza maggiore”, per i quali, come già chiarito con nota n. 4746/2007, parimenti allegata, sussiste la possibilità di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di personale entro 5 giorni dall’evento tramite il modello UniLav, senza la necessità di invio preventivo di alcun dato.
Nell’ipotesi in esame, la “forza maggiore” è rinvenibile dalla coincidenza della data indicata nella Comunicazione unica di impresa con quella successivamente indicata nel modello UniLav quale data di inizio della prestazione lavorativa.
Si tratta di una rilevante novità poiché finora il Ministero aveva ammesso la comunicazione per cause di “forza maggiore” o per “eventi straordinari” solo in occasione di avvenimenti oggettivamente non prevedibili dal datore di lavoro con l’esercizio dell’ordinaria diligenza quali, ad esempio, incendi, terremoti, etc, o per la sostituzione di lavoratori che comunichino la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza.
La nota evidenzia, infine, che, non essendo, pertanto, possibile, dare al lavoratore la copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, resta fermo l’obbligo di consegnare al medesimo, all’atto dell’assunzione, copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/1997.
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