Aggiornati gli importi delle rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionalo: lo comunica l'Inail con la delibera n. 69/10
In attesa che siano emanati i relativi decreti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell’Inail, con l’allegata delibera n. 69/10 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale, ha disposto un aumento pari allo 0,75% (tasso inflazione Istat) del valore delle rendite con decorrenza dal 1° luglio 2010.
In virtù del suddetto provvedimento e tenuto conto che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui all’art. 11, co. 1, del D.Lgs. n. 38/00, la retribuzione media giornaliera, fissata per il 2009 in € 68,33, passerà ad € 68,84.
I nuovi limiti retributivi annui (ottenuti ai sensi dell’art. 116 T.U. infortuni), conseguentemente alla rivalutazione, assumeranno un valore minimo pari ad € 14.456,40 ed un valore massimo pari ad € 26.847,60.
Entro i citati limiti saranno riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2010 e, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2010, sempre ai fini della riliquidazione delle prestazioni, saranno adottati i coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si sia verificato l’infortunio o si sia manifestata la malattia professionale.
Più in particolare, per l’anno 2008 e precedenti, la misura del coefficiente sarà pari a 1,0075, mentre per l’anno 2009 e per il I° semestre 2010 la misura sarà pari a 1,0000.
Il C.d.A. dell’Istituto, infine, sempre con decorrenza 1° luglio 2010, ha fissato in € 1.907,24 l’assegno una tantum previsto in caso di morte ed ha stabilito, inoltre, che aumenterà, passando dagli attuali € 472,19 a € 475,99, l’assegno mensile per “assistenza personale continuativa”.
Per ciò che attiene gli assegni continuativi mensili e i relativi importi, si fa esplicito rinvio alla tabella contenuta nella nota in oggetto, ricordando che ai nuovi valori, che decorrono dal 1° luglio 2010, è stato applicato il coefficiente di rivalutazione pari all’1,0075.
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