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Recupero dei sottotetti: l’Abruzzo stabilisce i criteri. Proroga del Piano Casa in Sardegna. La Sicilia rivede le norme sul procedimento amministrativo e recepisce la Scia. In Puglia il regolamento su terre e rocce da scavo

Archivio, Edilizia e territorio

Aggiornamento normativo regionale 2/2011

10 Maggio 2011
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Si pubblica in Allegato il Bollettino Regionale con indicazione degli ultimi inserimenti.

Di seguito si riporta una breve sintesi dei provvedimenti di maggior rilevo:
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Abruzzo (LR n.10 del 18/4/2011 “Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo” – BUR n. 30 del 4/5/2011)
La legge è composta da un solo articolo e disciplina il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti.
Gli interventi di recupero sono ammessi sui fabbricati esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge e devono rispettare le seguenti condizioni:
a) l’edificio, ove è ubicato il sottotetto, deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato;
b) l’altezza media ponderale non può essere inferiore a 2,40 m, in ogni caso l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,40 m. Eccezioni sono previste per gli edifici situati in zone di in montagna(sopra i 1000 metri);
c) devono essere rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;
d) l’edificio sottostante deve essere destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.
Se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari gli interventi sono poi subordinati al reperimento di appositi spazi per parcheggi pertinenziali.
————————————
Piemonte (LR n. 3 del 29/3/2011 “Modifica all’articolo 16-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56” – BUR n. 13 del 31/3/2011)
La modifica legislativa ha lo scopo di introdurre l’obbligo di espletare la verifica di assoggettabilità a Vas per le varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti all’approvazione del piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare (di cui all’articolo 58 del DL 112/2008).
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Puglia (RR n. 5 del 24/3/2011 “Regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti” – BUR n. 44 del 28/3/2011)
Con il Regolamento n. 5/2011 la Regione disciplina le modalità di gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti.
Il Regolamento disciplina, in particolare, la gestione dei materiali di scavo derivanti da attività di lavorazione della pietra o di lavaggio degli inerti senza utilizzo di sostanze chimiche, o da attività di scavo di terreni non contaminati, mentre restano in ogni caso esclusi tutti i materiali di scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica o contenenti, comunque, concentrazione di materiali contaminanti superiori alle soglie previste dall’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (TU Ambiente), nonché i materiali frammisti a rifiuti.
Il Regolamento definisce, quindi, le regole da rispettare per il deposito in cava delle terre e rocce da scavo al fine di garantirne la tracciabilità, prevedendo altresì che l’accertamento delle caratteristiche qualitative dei materiali debba in ogni caso avvenire presso il sito di produzione. E’ inoltre regolamentata l’autorizzazione che debbono richiedere i titolari di cava che intendano depositare all’interno della stessa terre e rocce da scavo.
Per quanto riguarda il deposito in cava si prevede che il relativo trasporto debba essere accompagnato da un Formulario di identificazione, redatto in triplice copia, e contenente l’indicazione del luogo di provenienza e di destinazione nonché la qualità e quantità del materiale.
Inoltre, tutte le cave autorizzate dovranno dotarsi di un registro di carico e scarico, presentare prima dell’inizio dei lavori di deposito un Documento per la valutazione dei rischi, ed inviare, prima di accettare in cava le terre e rocce da scavo, una comunicazione al Comune nella quale devono essere indicati: la qualità del materiale, i volumi di materiale interessati, il sito di provenienza.
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Sardegna (LR n.11 del 20/4/2011 “Proroga dei termini di cui alla LR n.4/2009 – Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” BUR n. 13 del 28/4/2011)
Per la presentazione del titolo abilitativo edilizio relativamente agli interventi straordinari previsti dalla legge sul Piano casa regionale ci sarà ancora tempo fino al primo dicembre. L’articolo 1 della legge regionale ha, infatti, disposto una proroga di sei mesi del termine previsto dall’articolo 10, comma 4, della LR n. 4/2009.
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Sicilia (LR n. 5 del 5/4/2011 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” – BUR n. 16 dell’ 11/4/2011)
E’ entrata in vigore lo scorso 26 aprile la legge regionale siciliana sulla semplificazione e trasparenza amministrativa che con i suoi venticinque articoli apporta significative modificazioni al sistema delle regole sui procedimenti amministrativi con l’obiettivo di snellire e modernizzare l’apparato burocratico regionale, accrescere l’efficienza e la competitività.
Vengono abrogati e modificati molti articoli della legge regionale n. 10/1991 sul procedimento amministrativo e fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti.
Viene introdotta una norma sulla responsabilità dei dirigenti per la mancata o ritardata emanazione del provvedimento nonché il principio in base al quale è dovuto il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.
Vengono recepite interamente sia le norme in materia di conferenza di servizi sia quella sulla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) sia quelle sul silenzio assenso e diritto di accesso contenute nella legge statale n. 241/1990 così come recentemente modificata.
Anche alla luce del nuovo regolamento (DPR 160/2010) viene rafforzato il ruolo dello Sportello Unico come soggetto competente su tutti i procedimenti in materia di esercizio di attività produttive e prestazioni di servizi.
Allo scopo di favorire il rilascio della concessione edilizia l’articolo 19 sopprime la Commissione edilizia comunale. Ridotti anche i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e della concessione edilizia.
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Sicilia (Decr. Ass. del 3/3/2011 “Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana” – BUR n. 13 del 25/3/2011)
Il provvedimento stabilisce che fino all’emanazione di una specifica normativa regionale in materia, nel territorio siciliano si applicano le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 192/2005. L’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal suddetto decreto nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanate con DM del 26/6/2009 ed a quelle previste dal nuovo Decreto regionale.
Si prevede che l’attestato di certificazione energetica debba riguardare la singola unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione di un intero edificio, l’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione.
A ciascun attestato (ACE) sarà attribuito un codice regionale identificativo che servirà ad identificare l’immobile nel catasto energetico degli edifici.
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Toscana (LR n.11 del 21/3/2011 Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla LR 24 febbraio 2005, n. 39 e alla LR 3 gennaio 2005, n. 1– BUR n. 12 del 23/3/2011)
In attuazione del DM 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) con la LR n. 11/2011 la Toscana fornisce alcune indicazioni sull’individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, modificando la LR 39/2005 in materia di energia e la LR 1/2005 per il governo del territorio.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge le Province, sentiti i Comuni interessati, devono presentare alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di localizzazione individuati dalla legge 11 una proposta di perimetrazione di zone di particolare rilievo storico o paesaggistico dove non consentire il posizionamento dei pannelli o altri dispositivi.
Entro lo stesso termine le Province possono altresì proporre alla Giunta una diversa perimetrazione delle aree non idonee e in particolare di quelle classificate come DOP o IGP.
In allegato:
– il Bollettino delle Leggi Regionali del 2010
– il Bollettino delle Leggi Regionali del 2011 agg.to al 9 maggio 2011

2767-Bollettino Regionale 2011 agg.to al 9 maggio 2011.pdfApri

2767-Bollettino Regionale 2010.pdfApri
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