L'Inps fornisce alcuni chiarimenti operativi circa il rilascio del durc all'impresa appaltatrice responsabile in solido con l'impresa subappaltatrice, a seguito della nota di risposta ad interpello, fornita sul merito dal Ministero del lavoro il 2 aprile scorso
L’Inps, a seguito della risposta all’interpello del 2 aprile scorso, con la quale il Ministero del Lavoro ha stabilito che, nell’ambito degli appalti, l’impresa responsabile solidalmente, laddove versi in una posizione di regolarità, ha comunque diritto al rilascio di un Durc positivo, stante l’unicità del rapporto previdenziale tra l’impresa richiedente e l’Ente rilasciante, ha pubblicato il messaggio di cui all’oggetto contenente alcuni chiarimenti operativi.
L’assunto del Ministero rileva che non può essere causa ostativa al rilascio del Durc l’esposizione ad una posizione debitoria conseguente al riconoscimento di un vincolo di solidarietà, dovendosi viceversa attestare la regolarità dell’impresa medesima.
L’Inps ha concluso che, comunque, in tali casi, tra le annotazioni risultanti sul Durc, dovrà essere specificata la denominazione sociale, il numero di posizione contributiva dell’azienda con la quale l’impresa risulta essere responsabile in solido, nonché anche l’ammontare della sorte contributiva dovuta a titolo di solidarietà.
Sarà cura degli uffici Ance approfondire tutti gli aspetti in merito alla necessità che sia individuata la posizione debitoria relativa all’azienda subappaltatrice concernente il singolo appalto e subappalto interessato, in cui risultano coinvolte le due imprese e per il quale unicamente deve scattare il vincolo di solidarietà.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.