Il Ministero del lavoro precisa quali sono i soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica
Sono abilitati alla predisposizione e alla trasmissione, anche in via telematica, della documentazione relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, esclusivamente i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dall’art. 1, comma 1, della legge n.12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità indicate nel Vademecum sul Libro Unico del Lavoro.
è quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con l’allegata nota n. 25/2010 nella quale si sottolinea come tra i suddetti adempimenti rientrino l’invio della comunicazione obbligatoria, l’elaborazione e la trasmissione del LUL, dei prospetti informativi relativi ai disabili e della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o Uniemens e Com.Unica).
Il dicastero precisa, quindi, che non sono abilitati agli adempimenti di cui trattasi né i centri di elaborazione dati (CED) che, secondo quanto previsto dalla richiamata legge n. 12/79, possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi, nonché le attività strumentali e accessorie, né quei soggetti che svolgono adempimenti di natura fiscale (tributaristi, consulenti fiscali, etc.) salvo si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano informato preventivamente la DPL competente territorialmente dello svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro, ai sensi della legge predetta.
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