La presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione non è di per sè causa ostativa alla fruizione dei benefici contributivi, pur sussistano alla data di fruizione degli stessi le condizioni richiamate all'allegato A del DM 24 ottobre 2007
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 8667 del 12 maggio scorso, ha fornito alcuni chiarimenti alla proprie Direzioni provinciali in merito alle richieste di verifica dell’avvenuta presentazione dell’autocertificazione, ex art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo dispone che: “ la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato”.
Lo stesso articolo 9 prevede inoltre che “ai fini della procedura di rilascio del DURC gli interessati sono tenuti ad autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
A seguito delle disposizioni di legge il dicastero, con la nota in oggetto, ha precisato che gli Istituti previdenziali e assistenziali sono tenuti a richiedere la verifica in ordine all’intervenuta presentazione dell’autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici normativi e contributivi e che il superamento del termine di 30 giorni determina esclusivamente la possibilità, da parte di Inps e Inail, di procedere con la concessione dei benefici richiesti, qualora entro il predetto termine la stessa Direzione Provinciale del Lavoro non abbia fornito risposta.
Nel caso in cui, durante le verifiche, le Direzioni Provinciali del Lavoro accertino la mancata o incompleta presentazione dell’autocertificazione, queste dovranno invitare il datore di lavoro a provvedere in tal senso, fermo restando che, rispetto ai controlli di merito sulla veridicità delle autodichiarazioni, le DPL dovranno individuare con Inps ed Inail il numero di imprese a campione da sottoporre a verifica.
Il dicastero, ad ogni modo, non esclude la possibilità di una verifica successiva da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro sui presupposti di fatto e di diritto per la fruizione dei benefici, riservandosi eventualmente di attivare l’Inps e l’Inail al fine di procedere al recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate da interessi e sanzioni.
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