La corte Costituzionale ha dichiarato la parziale lillegittimità costituzionale della disposizione relativa all'apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale di cui al comma 5-ter dell'art. 49 del D.Lgs n. 276/03
La Corte Costituzionale, con l’allegata sentenza n. 176/2010 (G.U. 19 maggio 2010, n. 20 – Prima serie speciale), si è pronunciata sulla vigente disciplina dell’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione contenuta negli articoli 49 e 50 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni.
Apprendistato professionalizzante
La Consulta, accogliendo il ricorso avanzato nel 2008 da otto Regioni italiane (Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Piemonte, Toscana), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione relativa all’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale (comma 5-ter dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 introdotto dall’art. 23, comma 2, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008) (1) limitatamente alle seguenti parole: “non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi”, “integralmente” e “definiscono la nozione di formazione aziendale e”, in quanto ritenuta lesiva delle competenze legislative regionali in materia di formazione.
Le Regioni hanno evidenziato che la norma di cui al citato art. 49, comma 5-ter, assegna alla contrattazione collettiva la funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, anche nella definizione della nozione di formazione aziendale, dei profili formativi, delle modalità di erogazione, della durata della formazione, nel riconoscimento della qualifica professionale, senza tener conto che l’art. 117 della Costituzione – come novellato dalla riforma del Titolo V – attribuisce la formazione professionale alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni, affidando alle stesse una competenza generale sugli aspetti formativi senza distinguere tra formazione “pubblica” esterna e formazione “privata” aziendale.
Secondo la Corte Costituzionale, l’integrale affidamento della determinazione dei profili formativi dell’apprendistato ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale ovvero agli enti bilaterali comporta “una totale estromissione delle Regioni dalla disciplina de qua”, rendendo inoperante, senza alcun ragionevole motivo, il principio sancito dal comma 5 dell’art.49 che affida alle Regioni, d’intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato.
Considerate le “interferenze” che la disciplina dell’apprendistato eserciterebbe sul sistema della formazione pubblica data la “naturale proiezione esterna dell’apprendistato professionalizzante” e “l’acquisizione da parte dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione – la cui disciplina è di competenza concorrente – per l’eventuale conseguimento di titoli di studio”, la formazione esterna e quella interna non possono ritenersi nettamente separate tra di loro.
Nella norma introdotta dal D.L. n.112/2008, secondo la Corte, di tali interrelazioni non si è tenuto conto e ciò determina l’illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 117 e 120 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione.
La Consulta ha inoltre rilevato che la funzione delle Regioni in materia sarebbe desumibile:
– dallo stesso comma 5-ter che contempla “la registrazione nel libretto formativo” delle competenze acquisite durante la formazione di apprendistato, libretto per la definizione del quale è previsto anche il coinvolgimento delle Regioni;
– dall’art. 51 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale», poiché le Regioni sono chiamate a partecipare alla definizione delle modalità di riconoscimento dei suddetti crediti formativi.
In sintesi, osserva la Corte, “anche nell’ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell’attività formativa”.
Di conseguenza, dalla nuova formulazione del comma 5-ter viene eliminata la facoltà per la contrattazione collettiva di determinare autonomamente i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante esclusivamente aziendale, per la cui definizione si dovrà comunque tener conto della disciplina regionale.
E’ stata, invece, ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all’art. 23, comma 1, della legge n.133/2008, nella parte in cui ha modificato il suddetto articolo 49, eliminando la previsione della durata minima di due anni dell’apprendistato professionalizzante.
La disposizione di cui trattasi – chiarisce la Corte – riconosce alle parti la facoltà di concludere contratti di durata anche inferiore a due anni se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo, tuttavia non è lesiva della competenza delle Regioni in materia di formazione professionale poiché non impedisce alle stesse di dettare norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche, una durata del rapporto superiore a due anni.
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Analoghe censure sono state avanzate dalle Regioni con riguardo all’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003) in quanto la disposizione risultante dalla modifica apportata dall’art. 23, comma 4, della Legge n. 133/2008 (2) “eliminerebbe l’obbligo di addivenire ad un accordo con le Regioni per poter utilizzare il contratto di apprendistato di alta formazione”, obbligo identificato dalla sentenza della Consulta n. 50 del 2005 come strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.
Tuttavia la Corte, in questo caso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione de qua, sollevata sulla base di un’erronea interpretazione della stessa.
A giudizio della Corte, infatti, la norma che consente di attivare l’apprendistato di alta formazione mediante convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative ha carattere meramente suppletivo e “cedevole” nei confronti della legislazione regionale.
L’espressione «in assenza di regolamentazioni regionali» deve leggersi come se equivalesse a «fino all’emanazione di regolamentazioni regionali» di modo che, conclude le Corte, “nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione”.
Datori di lavoro ed Università possono quindi concludere convenzioni volte a disciplinare l’apprendistato di alta formazione solo se e fin quando le Regioni non ne regolamentino direttamente l’attivazione.
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Si sottolinea che la sentenza in esame, alla luce della quale sembrerebbe chiudersi il “doppio canale” della formazione, determina importanti ricadute applicative con riferimento ai contratti di apprendistato professionalizzante conclusi in applicazione dell’art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003, in ragione dell’efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale.
Per quanto riguarda eventuali assunzioni che dovessero essere effettuate secondo la nuova formulazione dell’art. 49, comma 5-ter, derivante dalla sentenza della Consulta, si suggerisce di verificare se nella Regione di riferimento siano comunque intervenute intese, ai sensi dell’art. 49, comma 5, aventi ad oggetto la regolamentazione dei profili formativi, a seguito dell’approvazione della legge regionale in materia.
La disciplina dell’apprendistato contenuta nei contratti collettivi nazionali di categoria resta comunque pienamente applicabile, seppur in via suppletiva e cedevole all’eventuale futura legislazione regionale, fino a quando, ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis, non venga approvata l’apposita legge regionale.
Con riguardo al settore edile, vale quanto disposto dalla dichiarazione a verbale dell’articolo 92.
Ulteriori indicazioni sulla materia verranno fornite a seguito dei necessari approfondimenti del caso.
( ) L’art. 49, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 così dispone: “In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale il nuovo testo dell’articolo medesimo deve leggersi senza le parti sottolineate.
(2) Il testo dell’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 come modificato dalla legge n. 133/2008 è il seguente: “(…) 3.Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all’articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all’articolo 53.”
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